La novità
La legge stabilisce che il tempo massimo per le compagnie per il risarcimento del terzo danneggiato sia di 60 giorni. Ora una sentenza della cassazione stabilisce che la stessa cosa debba valere anche nel rapporto tra assicuratore ed assicurato, e non solo nei confronti del terzo danneggiato. Naturalmente la cosa non può che essere accolta positivamente.
Il mancato rispetto della norma
Nel caso in cui non si rispetti il termine massimo di 60 giorni per la liquidazione del risarcimento questo determina una responsabilità oggettiva. Una buona notizia per gli automobilisti già ampiamente tartassati per il solo fatto di possedere un'automobile, tra costo dell'RCA sempre più in crescita, bolli, superbolli, multe a tradimento e naturalmente le immancabili accise sui carburanti che tanto piacciono ai nostri governanti.
Debiti per fare tutto
Una maggiore celerità nella liquidazione del danno subito, ancora di più in un periodo di gravi difficoltà finanziare come quelle che stiamo vivendo attualmente, non può che venire incontro alle esigenze e alle problematiche di tanti. Non sono pochi coloro che per risolvere anche un piccolo problema si indebitano, con tutti i costi del caso. E' notizia di questi giorni che ci sono famiglie che sono costrette a chiedere un prestito addirittura per comprare i libri scolastici per i figli!
La sentenza della Corte Suprema
Lo ha stabilito una sentenza della Corte Suprema, la n° 1083/11, in seguito alla vicenda di un trentacinquenne morto per le lesioni riportate dopo un incidente tra il suo motorino e un autocarro che ha investito il poveretto in oggetto invadendo la corsia sulla quale lo stesso stava procedendo.
Vicenda complessa
La storia che ha portato successivamente a questa sentenza è piuttosto complessa, oltre che dolorosa, naturalmente. Con sentenza confermata in appello il Tribunale ha infatti condannato il conducente dell'autocarro, indicandolo come unico responsabile del fatto e, quindi, della morte del motociclista, e gli ha imposto, insieme al proprietario del mezzo, al risarcimento dei danni a favore della famiglia del defunto, quindi moglie e figli. La somma dovuta viene in effetti versata dalla compagnia assicuratrice ai parenti del poveretto.
L'azione giudiziaria
Nel frattempo le Ferrovie dello Stato, datore di lavoro del motociclista, erogano a favore della famiglia del loro dipendente deceduto un vitalizio e allo stesso tempo fanno richiesta alla compagnia assicuratrice del pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle già erogate dall'azienda, il quale però, nella sostanza, cincischia per prendere tempo. A quel punto gli aventi diritto al vitalizio, vale a dire i congiunti del defunto, avviano un'azione giudiziaria nei confronti della compagnia assicuratrice denunciando l'insufficienza della somma percepita per il risarcimento del danno e facendo quindi richiesta di un ulteriore versamento per il danno subito. La vicenda si è quindi trascinata fino alla Cassazione e alla sentenza in oggetto.