Entro il 16 ottobre va saldato l'acconto della Tasi - Come si calcola

Obiettivo 16 ottobre

E alla fine arrivò il momento fatidico, quello che milioni di famiglie aspettano da tempo e di cui si parla abbondantemente in tutti i contesti possibili, come ormai accade da diversi anni quando si tratta delle odiatissime tasse sulla casa che, ad essere onesti, esistono in tutto il mondo. Certo, va detto, a fronte di servizi di ben maggiore qualità e con una pressione fiscale in genere minore. Ma questo è un discorso che abbiamo già fatto in altre occasioni e che esula dall'argomento del giorno.
Entro il 16 ottobre, infatti, va pagato l'acconto del 50% del nuovo tributo sui servizi comunali indivisibili che raggruppa tutta una serie di attività, come possono essere la manutenzione delle strade, l'illuminazione pubblica, la cura degli spazi verdi e così via.
Va detto che ancora non si è capito a tutti gli effetti se con questa nuova tassa si pagherà di più o di meno dei tributi che la Tasi va a raggruppare, ma del resto la cosa dipende molto dalle amministrazioni locali, che naturalmente possono agire in un modo o in un altro a seconda della loro situazione finanziaria.
Comunque, vediamo di capire come funziona il discorso e quali sono le modalità di pagamento.

Le novità

Innanzitutto c'è una novità, vale a dire il fatto che questo ennesimo tributo non va pagato solo dal proprietario ma anche dall'inquilino, secondo modalità, parliamo della quota spettante ad ognuno, decise dal Comune di appartenenza. In genere la tendenza delle amministrazioni locali è di una proporzione 70/30% proprietario/inquilino, ma non è dovunque così. Ad esempio quest'ultimo a Milano pagherà il 10% mentre a Roma il 20.
Va detto che, giusto per complicare le cose, non ci saranno i bollettini precompilati con quanto dovuto, ma ognuno dovrà provvedere a fare i conteggi da solo, valutando le aliquote applicate e le eventuali detrazioni. Si prevede il caos, come dicono in molti. Vedremo.

Le complicazioni sono tante

Innanzitutto, come detto in precedenza, bisognerà basare il calcolo di quanto dovuto sull'aliquota applicata dal Comune, che varia a seconda del tipo di immobile. La batosta, diciamolo subito, c'è tutta. Per quanto riguarda la prima casa si potrà arrivare fino ad un massimo del 3,3 per mille, addirittura fino all'11,4 per le seconde case, dove si dovrà versare anche l'Imu oltre alla Tasi.
C'è poi la jungla delle detrazioni applicabili a seconda di tutta una pletora di casi speciali, come per esempio la situazione di coniugi separati, il comodato a parenti o gli alloggi sociali. A parere di chi scrive ha completamente ragione chi dice che la cosa si trasformerà in un caos indifferenziato come raramente è accaduto in precedenza. E non siamo certo un paese che rende la vita facile al contribuente!

Cosa si intende per prima casa

Ai fini del pagamento della Tasi il concetto è lo stesso previsto nel caso dell'Imu. Per abitazione principale, soggetta quindi ad un'aliquota molto più bassa, si intende quella in cui si è anagraficamente residenti e fisicamente domiciliati, ma anche quella abitata dall'ex coniuge. A seconda delle decisioni dei singoli comuni troviamo anche gli immobili degli anziani in casa di cura, quelli concessi in uso a figli o genitori ma solo nel caso in cui la rendita catastale risulti bassa e l'Isee (di chi occupa fisicamente la casa) non superi il tetto massimo di 15.000 euro e le abitazioni dei residenti all'estero.

Ancora una tassa sulla casa. Entro il 16 ottobre va versato l'anticipo del 50 per cento

Come si calcola

Facile a dirsi, molto più complicato a farsi. Vediamo di fare una sintesi del discorso, di per sè comunque parecchio complicato, come abbiamo detto precedentemente, con riferimento in particolare al pagamento della Tasi sulla prima casa.

  • Tipologia e pertinenze
  • E' necessario innanzitutto assicurarsi di avere le idee chiare, tutti i dati nella sostanza, riguardo la tipologia dell'immobile e le entuali pertinenze dell'abitazione principale, in modo da poter calcolare con precisione le detrazioni, se possibili. Parliamo quindi della categoria di pertinenza (C2, C6 o C7).

  • Rendita catastale per la rivalutazione
  • Questo è il punto più complesso. Il calcolo non è una delle cose più semplici che si possano immaginare, anzi, la cosa sembra decisa apposta per rendere tutto più difficile e complesso.
    Comunque, la rendita catastale espressa nella visura deve essere moltiplicata per il 5% e poi nuovamente per 160. Il dato ottenuto va a sua volta moltiplicato per l'aliquota decisa dal Comune ed infine va sottratto dal numero ottenuto il valore delle eventuali detrazioni, che possono essere determinate da numerosi fattori, come ad esempio la presenza o meno di figli, il numero degli occupanti, il reddito, i metri quadri, il quartiere in cui si trova l'immobile e così via. A questo punto si dovrà calcolare il 50%, che è la quota di Tasi da pagare entro il 16 ottobre. La quota finale si verserà invece il 16 dicembre.

  • Percentuale di pertinenza e mesi di possesso
  • Per percentuale intendiamo naturalmente quella proprietario/inquilino, come già detto decisa dai singoli comuni, mentre i mesi di possesso si riferiscono naturalmente all'anno in corso.

  • Quota dovuta dall'inquilino
  • Va detto innanzitutto che non spetta al proprietario la comunicazione di quanto dovuto all'inquilino. E' quest'ultimo che deve calcolare quanto deve pagare e l'amministrazione si deve far carico di recuperare l'eventuale versamento non effettuato, in toto o in parte. Va anche detto che l'inquilino rientra nel discorso solo se il contratto di affitto prevede una durata superiore ai 6 mesi e una quota che superi i 16 euro.

  • Codici e modalità
  • Terminiamo con l'elenco dei codici tributo per il pagamento della Tasi:
    3958 per la prima casa, 3961 per tutti gli altri fabbricati, 3959 per gli immobili rurali ad uso cosiddetto strumentale, ed infine 3960 per le aree edificabili.
    Per quanto riguarda le modalità di pagamento bisogna munirsi del modulo F24, o relativo bollettino postale, e recarsi ad uno sportello bancario o postale. Naturalmente è possibile anche completare il tutto attraverso internet per chi usa servizi di Home banking.

  • Ritardato pagamento
  • Nel caso in cui si provveda al saldo di quanto dovuto con un ritardo entro il 30° giorno dalla data di scadenza è prevista una sanzione del 3,75% più gli interessi legali dell'1% annuo.

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