Cos'è e come funziona il bail-in bancario

Con la direttiva europea n° 2014/59 è stato introdotto il meccanismo, mirato al salvataggio degli istituti di credito in difficoltà finanziarie, del bail-in bancario, nella sostanza un insieme di norme che coinvolgono investitori, risparmiatori e correntisti nel momento in cui si venga a realizzare una crisi bancaria. Precedentemente al bail in, il salvataggio delle banche in crisi poteva essere messo in atto con soldi pubblici, il cosiddetto bail-out, il cui significato è "salvataggio dall'esterno", soluzione adottata da Francia e Germania in modo massiccio e sotto una pioggia di critiche, vista l'intransigenza di questi due paesi quando si parla di salvataggio di aziende con soldi pubblici, naturalmente degli altri.

Il salvataggio delle banche in difficoltà

Oggi vedremo come funziona il bail-in, qual'è la normativa al riguardo e la gerarchia dei prodotti finanziari coinvolti, quindi daremo un'occhiata al sistema bancario Italia, per capire quali sono le banche italiane a rischio, quelle più sicure e come difendersi dalla possibilità di pagare di tasca propria i problemi degli altri. Insomma, come tutelarsi dal rischio di vedere il proprio capitale coinvolto in operazioni di salvataggio, cosa significa per azionisti, creditori e addirittura correntisti e come evitare il problema. Adesso, diamo un'occhiata a quelli che saranno gli argomenti principali che andremo a trattare, in modo da capire meglio cos'è il bail in e quindi, il più possibile, proteggersi dal pericolo di essere coinvolti, per molti versi difficilmente evitabile, va detto.

  • Cos'è il bail-in e cosa vuol dire (significato e conseguenze per azionisti e investitori)
  • Come funziona (spiegazione del meccanismo di applicazione)
  • La gerarchia di intervento (titoli e strumenti finanziari coinvolti secondo un ordine gerarchico)
  • Chi rischia di partecipare al salvataggio bancario in Italia
  • Prodotti finanziari esclusi dal bail-in
  • La procedura per il salvataggio delle banche
  • Incostituzionalità della normativa
  • Strumenti di valutazione dell'affidabilità di un istituto di credito (patrimonio netto, CET1 e ranking)
  • Quali sono le banche più sicure

Cos'è il bail-in (definizione e significato)

Come abbiamo detto in precedenza, fino a pochi anni fa il salvataggio delle banche in crisi veniva effettuato con soldi pubblici e questo, in parte, ancora accade se vogliamo, anche se le regole imposte dalla Comunità Europea con il bail in bancario, entrate in vigore il 1° gennaio 2016, in teoria proibiscono che si salvino gli istituti di credito con i soldi dei cittadini. Va da sé però che il meccanismo del bail in, con la sua procedura ben precisa e di cui parleremo a breve, prevede per definizione un intervento dall'interno della banca in crisi, con azionisti e investitori, in prima linea, che pagano il prezzo del salvataggio. Infatti, il significato di bail-in è proprio "salvataggio dall'interno", se stiamo alla sua traduzione letterale, e prevede una gerarchia di intervento su creditori, azionisti, obbligazionisti e addirittura correntisti della banca in crisi specificata dalla legge e con regole molto ferree presenti nella normativa. Ecco che cos'è il bail in, in parole povere: "pagate voi e non i cittadini", dove per voi si intendono azionisti, investitori, creditori ed infine anche i correntisti, vedremo oltre quale soglia.

Come funziona e chi rischia

Il bail in entra in funzione nel momento in cui una banca vive una crisi considerata irreversibile, in pratica va verso il default. Ora, nel caso in cui un istituto di credito fallisca, il rischio principale non è solo quello della perdita dei propri soldi di azionisti, investitori e correntisti, ma ancora di più quello di una crisi sistemica, che coinvolga tutto il settore bancario, problema di enorme gravità, ancora di più se un paese, vale per l'Italia ma anche per altri, è fortemente indebitato, le sue banche possiedono ampie quantità di titoli del debito pubblico. In questo caso i problemi diventerebbero veramente enormi e questo spiega perché si è pensato ad un meccanismo di salvataggio delle banche in crisi che non coinvolga i soldi dei cittadini, ma che responsabilizzi allo stesso tempo i vertici degli istituti di credito (al netto delle critiche alla normativa che vedremo più avanti). Pagano azionisti, investitori e in ultima battuta anche correntisti (oltre la soglia dei 100.000 euro), che possono perdere totalmente o parzialmente i loro investimenti o capitale che sia. Insomma, si passa dal bail-out al bail-in, dal salvataggio dall'esterno a quello dall'interno, certamente più giusto dal punto di vista delle responsabilità di ognuno, ma che presenta rischi molto seri per un'ampia platea di soggetti, fondamentalmente tutti quanti noi, visto che siamo bene o male tutti correntisti di una banca e anche questi, come vedremo e come stabilito dalle regole sul bail-in, possono essere coinvolti nel salvataggio di un istituto di credito in crisi. Come salvarsi da questo pericolo? Cominciamo innanzitutto a vedere qual'è la gerarchia dei prodotti finanziari stabiliti dalla normativa sul bail-in come funzionali al salvataggio di una banca in crisi.

Inclusioni ed esclusioni

Naturalmente la normativa sul bail-in prevede tutta una serie di prodotti finanziari, titoli, obbligazioni e così via, inclusi dalla legge nel meccanismo di salvataggio delle banche in crisi, ma anche una serie di strumenti finanziari esclusi dalla procedura. Vediamo gli uni e gli altri, così diamo una prima indicazione su come evitare il bail in bancario e quindi come difendersi dal pericolo di rimetterci i propri soldi.

Chi rischia di più con il bail-in

Elencheremo adesso, come previsto dalla normativa sul bail in italiano, ma vale per tutti in Europa, i soggetti maggiormente coinvolti in ordine gerarchico. I primi della lista sono quelli su cui si interviene in prima battuta per procedere al salvataggio della banca, secondo le regole stabilite dalla direttiva europea n° 2014/59.

  • Azioni e titoli di capitale
  • I primi a pagare per il salvataggio di una banca in crisi sono coloro che possiedono titoli di capitale emessi dalla stessa, vale a dire azioni e strumenti finanziari negoziabili equivalenti (sono coinvolti anche valori mobiliari e quote di fondi chiusi). Va detto che in questa categoria rientrano anche le obbligazioni convertibili, considerate equivalenti a titoli di capitale in quanto trasformabili proprio in azioni dell'emittente.

  • Obbligazioni subordinate
  • Sono a rischio bail in anche prodotti finanziari, di per sé già piuttosto pericolosi, come le obbligazioni subordinate, di cui abbiamo visto il funzionamento nell'articolo linkato. Questo genere di titoli, infatti, già prevede che il creditore, in caso di problematiche finanziarie dell'emittente, venga rimborsato solo dopo i creditori ordinari e quelli con subordinazione inferiore. Nell'articolo proposto in precedenza è presente l'elenco delle tipologie di obbligazioni subordinate più rischiose, anche in questo caso con un metodo di tipo gerarchico. Ricordiamo, comunque, che la normativa sul bail-in bancario prevede anche la possibilità di convertire questo tipo di prodotti finanziari in azioni, ma solo nei casi meno gravi. In effetti, si tratta di una specie di trasformazione forzata di un bond subordinato in obbligazione convertibile, di cui anche in questo caso abbiamo parlato nell'articolo linkato, dove abbiamo visto i numerosi vantaggi di un prodotto finanziario poco usato in Italia, nonostante abbatta i rischi rispetto alle obbligazioni subordinate e ad altri titoli. Le obbligazioni subordinate quindi, sono certamente tra i titoli finanziari più a rischio.

  • Obbligazioni ordinarie non garantite e non subordinate
  • In un primo momento, dopo l'annuncio dell'introduzione del bail-in bancario, non era chiaro se il rischio di dover concorrere al salvataggio di un istituto di credito riguardasse anche il piccolo risparmiatore, oppure se la cosa fosse impegnativa solo per gli investitori istituzionali. A chiarire le idee ci hanno pensato, però, in breve tempo, le autorità europee, le quali hanno stabilito che la normativa sul bail-in bancario non prevede trattamenti differenziati in base alla natura del detentore del titolo. Il significato di queste parole è molto chiaro: anche chi possiede obbligazioni senior, quindi ordinarie, non subordinate e non garantite, partecipa al salvataggio della propria banca, se quest'ultima rischia il default. Anche se è solo un piccolo risparmiatore. Punto. Del resto la stessa traduzione del termine bail in, il cui significato letterale è "salvataggio dall'interno", non lascia dubbi al riguardo ed espone anche i piccoli investitori al rischio di dover concorrere con le proprie risorse al salvataggio dell'emittente il titolo di cui si è in possesso, se quest'ultima vive una crisi finanziaria importante. Ovviamente, vale sempre il discorso della gerarchia: prima rischiano le obbligazioni subordinate, poi quelle ordinarie.

  • Depositi bancari (conti correnti e depositi oltre i 100.000 euro)
  • Anche i propri soldi giacenti in un semplice conto corrente, o in un conto deposito, vincolato o meno, non sono al riparo dal dover partecipare al bail-in bancario, ma solo per la quota eccedente i 100.000 euro. Naturalmente, come nel caso delle obbligazioni, subordinate e non, anche i correntisti potrebbero essere sottoposti ad una forzata conversione delle loro risorse in azioni della banca in difficoltà, che poi è la situazione meno drammatica, se pensiamo alla perdita totale o parziale degli averi depositati su un conto corrente (sempre per la quota eccedente i 100.000 euro). Nel caso di conto corrente o deposito cointestato, per esempio tra due coniugi, la soglia dei 100.000 euro, sotto la quale non si concorre al bail-in, vale per ognuno dei due cointestatari. Quindi si partecipa al salvataggio della banca in crisi solo se il deposito sul conto supera i 200.000 euro. Infine, va fatta una precisazione importantissima. Immaginiamo di avere presso una banca sottoposta a bail-in un conto bancario di 80.000 euro ed un conto deposito di 50.000 euro. Saremmo portati a pensare di essere esenti dal rischio bail in, in quanto entrambi sono sotto la soglia limite di 100.000 euro, ma non è così, purtroppo. La normativa sul salvataggio bancario valuta il soggetto creditore, non i singoli prodotti finanziari in suo possesso per cui risulta creditore della banca in crisi. Quindi, dobbiamo sommare i due depositi e considerare la possibilità che intervenga il bail-in sulla somma eccedente i 100.000 euro, in questo caso 30.000. Su questi ultimi le procedure prevedono anche la nostra collaborazione al salvataggio della banca a rischio dissesto finanziario. Naturalmente, nella somma generale rientrano anche eventuali obbligazioni e azioni. Noi non pensiamo che si possa arrivare ad una situazione del genere in Italia. Ci sarebbe un fuggi-fuggi generale di gente che svuota il conto corrente per mettere i soldi sotto il materasso. Uno scenario da incubo che né lo Stato italiano né il nostro sistema bancario vogliono che si realizzi.

Strumenti finanziari esclusi dal bail-in

Nonostante la traduzione letterale di bail-in possa portare a pensare che tutti i soggetti interni ad una banca debbano concorrere al suo salvataggio, esistono situazioni, titoli e prodotti finanziari in genere che escludono questa possibilità. Capire come funziona la normativa sul salvataggio bancario in Italia significa anche difendersi il più possibile dalla possibilità di dover concorrere al salvataggio della propria banca in crisi, o comunque dell'emittente da cui si è acquistati un titolo. Vediamo quindi quali sono gli strumenti finanziari esclusi dalla procedura sul bail-in bancario, come stabilito dalla normativa vigente e riportato nelle varie informative di Consob e Banca d'Italia. Vale comunque il principio generale da applicare sempre quando si acquista un prodotto finanziario: leggere attentamente tutte le clausole presenti nel contratto. Bene, vediamo quali sono gli strumenti finanziari esclusi dal bail-in.

  • Depositi bancari fino a 100.000 euro
  • Il limite dei 100.000 euro di deposito mette al riparo da qualunque rischio di concorrere al salvataggio di una banca a rischio default previsto dalla direttiva europea sul bail-in. Se siete sotto questa soglia, sia con un semplice conto corrente uninominale che cointestato, potete dormire sonni tranquilli, nessuno può toccare i vostri soldi.

  • Obbligazioni garantite (coverend bond)
  • Questo strumento finanziario esclude la possibilità di dover concorrere al salvataggio di una banca a rischio fallimento. I covered bond garantiscono, infatti, la restituzione del capitale investito, compreso il pagamento degli interessi maturati dalle cedole acquistate, grazie ad una quota del patrimonio dell'emittente accantonata proprio per il rimborso del bond emesso.

  • Conti deposito
  • Come per i conti correnti, vale la regola del limite dei 100.000 euro. Sotto questa soglia anche i conti deposito in Italia, vincolati o no, sono esclusi dal bail-in bancario, protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Ma ricordiamoci quello che abbiamo detto in precedenza: vale il soggetto creditore, non i singoli prodotti finanziari in suo possesso. Quindi, la soglia limite dei 100.000 euro si intende sommando tutto: conti, depositi, azioni, obbligazioni e così via.

  • Depositi di strumenti finanziari o beni
  • La normativa sul bail in stabilisce che si debba partecipare al salvataggio di una banca in crisi nel momento in cui si vantano crediti nei confronti di quest'ultima. Quindi, tutto ciò che rappresenta un deposito presso l'istituto in crisi non rientra nella procedura del bail-in italiano. Un esempio classico è quello dei beni depositati in una cassetta di sicurezza, di cui abbiamo parlato nell'articolo linkato. A questo proposito vi invitiamo alla lettura anche di altri articoli, se vi possono interessare, che riguardano averi di cui si è eventualmente in possesso, come per esempio lingotti d'oro, oppure monete da investimento, che possono essere in oro, argento o altri materiali preziosi, così come diamanti o comunque beni rifugio in generale, come orologi da investimento e altro. Tutti questi beni vengono esclusi dal bail-in, anche se sono depositati in una cassetta di sicurezza in banca. La stessa cosa vale per depositi titoli in generale, certificati di deposito, conto titoli, pronti contro termine e così via. Nel caso dei pronto conto termine va fatta però una precisazione. Il rischio di concorrere al bail in dipende dal sottostante: se è un Titolo di Stato possiamo stare sicuri, se invece si tratta di un titolo emesso da una banca soggetta al bail-in, allora anche questo prodotto concorre al salvataggio bancario.

  • Fondi ed Etf
  • Anche in questo caso si può stare al sicuro. I fondi comuni d'investimento, sicav e simili, sono esenti dal rischio bail-in e possono essere considerati sicuri, così come gli ETF e i fondi pensione. Va detto però che se per i primi la cosa è certa, quando si parla di altri fondi, come i Sicav e i fondi pensione, alcune precisazioni della Banca d'Italia hanno aperto la porta a possibili coinvolgimenti di questi ultimi in operazioni di salvataggio, quindi di partecipazione al bail-in. Comunque parliamo di un'eventualità piuttosto remota. Nell'insieme possiamo considerare questo tipo di investimenti potenzialmente sicuro. Piuttosto, come spiegato nell'articolo sui fondi comuni di investimento linkato poco sopra, il vero rischio di questi strumenti finanziari è rappresentato dai costi di gestione, che spesso possono anche azzerare gli interessi generati dall'investimento.

  • Polizze assicurative
  • Possiamo considerarci al sicuro. Non esiste, infatti, nessun rischio bail-in per chi, per esempio, ha una polizza vita, oppure un prodotto assicurativo di qualunque altro tipo (parliamo naturalmente di strumenti assicurativi intesi soprattutto come prodotti da investimento). Se vi può interessare, visto che siamo in argomento, vi invitiamo alla lettura anche del nostro articolo sulle assicurazioni vita Agos, che prevedono varie formule, anche non legate a prestiti e finanziamenti e che erogano un indennizzo anche in caso di infortuni, perdita del posto di lavoro e altri eventi traumatici.

  • Libretto postale, conto corrente e buoni fruttiferi
  • I libretti e i buoni postali sono garantiti da Cassa Depositi e Prestiti. In teoria anche questi prodotti finanziari potrebbero essere sottoposti a bail-in, ma è difficile immaginare che un istituto del genere possa andare incontro a problemi di default, visto che stiamo parlando in sostanza dello Stato. Lo stesso vale per un conto corrente aperto presso una qualunque filiale di Poste italiane. La garanzia di non dover partecipare ad un bail-in è talmente elevata che ci sentiamo di considerare questi strumenti come certamente sicuri.

  • Titoli di Stato
  • Ovviamente i Titoli di Stato, anche se acquistati tramite la propria banca, sono esclusi dal bail-in, in quanto non sono crediti verso la banca in difficoltà ma verso lo Stato. Questo non significa che siano esenti da rischi, come abbiamo visto nel nostro articolo sulle CACs, le Clausole di Azione Collettiva, che se vogliamo sono l'equivalente del bail-in bancario: se lo Stato è in difficoltà, può mutare le condizioni di pagamento del capitale e degli interessi delle cedole di cui siamo in possesso. Troviamo comunque difficile che lo Stato metta in atto questo strumento, che serve soprattutto a tranquillizzare i mercati, visto che crollerebbe l'acquisto di titoli del debito pubblico, con un risultato certamente controproducente per le finanze pubbliche. A questo proposito vi invitiamo alla lettura anche del nostro articolo sui fattori di rischio di BoT, BTp e Conti deposito, in modo da valutare quali sono gli strumenti finanziari meno rischiosi su cui investire, così come la nostra guida ai Titoli di Stato italiani e l'articolo su un interessante strumento per valutare il grado di rischio di un titolo qualunque, i Credit Default Swap, i cosiddeti CDS, che permettono di fare valutazioni professionali prima di acquistare un prodotto finanziario. Non tutti conoscono questo strumento, ma credeteci è molto valido per evitare di perdere i nostri soldi investiti con un acquisto alla cieca o basandoci solo sui consigli della nostra banca. Per chiudere vi consigliamo anche l'articolo su come funzionano i Btp Italia, che tanto piacciono ai piccoli risparmiatori, visto che i rendimenti sono legati all'inflazione italiana e non prevedono il pagamento di commissioni bancarie, ma anche quello sui BTP Futura, pensati per il piccolo risparmiatore italiano e con un premio fedeltà legato alla crescita del Pil nazionale.

La normativa sul bail-in bancario

Bene, dopo aver visto cos'è il bail in e quali sono gli strumenti finanziari coinvolti ed esclusi dalla direttiva europea sul salvataggio delle banche in crisi, vediamo come funziona il meccanismo che regola la procedura di applicazione delle iniziative mirate ad evitare il fallimento di un istituto bancario. La traduzione stessa del termine bail-in, salvataggio dall'interno, fa capire più di qualunque altra considerazione il significato di questo meccanismo, quello di una partecipazione di tutti i creditori della banca in crisi al suo salvataggio, in modo da condividerne il destino. Qualunque considerazione su quanto sia ingiusta una misura del genere viene naturalmente respinta al mittente dalla direttiva europea. La normativa esiste, punto, e nessuno può evitarla. Vediamo innanzitutto quali sono le condizioni che possono portano al bail-in.

Condizioni necessarie

Affinché possa essere avviata la procedura per il salvataggio di una banca in crisi, è necessario che la Banca d'Italia verifichi la sussistenza di determinate condizioni essenziali, che quindi possono giustificare l'applicazione della normativa sul salvataggio di un istituto di credito. Andiamo ad elencare brevemente i presupposti previsti dalla legge.

  • La banca rischia il completo dissesto finanziario o già si trova in questa condizione
  • L'analisi della situazione non riscontra la possibilità di misure alternative
  • La soluzione del problema rientra nella casistica dell'interesse pubblico

Il meccanismo di salvataggio

Una volta appurata l'esistenza delle condizioni necessarie si può passare a mettere in atto tutte le azioni utili ad evitare il fallimento dell'istituto bancario oggetto del salvataggio. Non si parte subito con il bail-in, considerato l'extrema ratio, l'ultima spiaggia, ma si cerca innanzitutto di garantire l'operatività della banca e la possibilità di strade alternative all'intervento dei creditori. Vediamo cosa prevede la normativa sul bail-in e quali sono i passi successivi della procedura descritti dalla direttiva europea.

  • Ricerca di un acquirente
  • Il primo passo è quello di cercare un compratore, qualcuno disposto a subentrare e ad assumersi l'impegno di risolvere il dissesto finanziario.

  • Attività sane
  • Come già visto in parecchie operazioni di questo tipo, si procede a trasferire le attività sane, quelle che ancora generano un utile, ad altro soggetto, che successivamente verrà venduto sul mercato.

  • Passività
  • Le cosiddette "passività deteriorate" vengono anch'esse trasferite ad altro soggetto e quindi vendute, ma naturalmente ad un valore di mercato svalutato.

  • Bail-in
  • L'ultimo passaggio è quello dell'applicazione vera e propria della procedura per il salvataggio bancario, il bail-in, vale a dire la richiesta ai creditori di partecipare alla ricapitalizzazione dell'istituto di credito. Naturalmente, per creditori intendiamo tutti quelli indicati precedentemente, vale a dire azionisti, obbligazionisti, correntisti oltre i 100.000 euro e così via. La ricapitalizzazione può essere sia della banca in crisi che di un nuovo soggetto precostituito che ne continui l'attività.

L'invito Consob agli intermediari finanziari

Ricordiamo brevemente al lettore che la Consob, proprio in seguito alla direttiva europea sul bail-in, ha invitato tutti gli intermediari finanziari ad esplicitare chiaramente, nei prospetti informativi allegati ai prodotti finanziari, gli eventuali rischi collegati ad operazioni di salvataggio di una banca in crisi. In parole povere: non si può approfittare dell'ignoranza in materia degli investitori, in particolare dei piccoli risparmiatori, ma bisogna avvisarli del rischio bail-in connesso all'acquisto di un titolo azionario, di un'obbligazione e così via.

Banche italiane non a rischio bail-in

Prima di procedere, non possiamo non trattare brevemente un argomento di discussione importante in ambito finanziario.

Incostituzionalità della direttiva europea

Non sono pochi coloro che considerano il meccanismo di salvataggio delle banche a rischio fallimento inconstituzionale, in quanto la nostra Carta prevede la protezione del risparmio, stabilendo espressamente il seguente concetto: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Inoltre, in tanti vedono profili di incostuzionalità nell'applicazione della normativa sul bail-in bancario anche per quanto riguarda il diritto di accedere alla proprietà privata. Per esempio, Lorenzo Cuocolo, professore associato di diritto pubblico comparato della Bocconi di Milano, dice espressamente:

"La Costituzione è chiara nell'affermare che la proprietà privata può essere espropriata solo per ragioni di interesse generale e a fronte di un indennizzo. Come si concilia questa previsione con la possibilità di un sostanziale esproprio dei depositi dei correntisti (sopra i 100mila euro), senza alcuna forma di indennizzo?"

I dubbi sul bail-in vengono anche da attori di primo piano del mercato bancario e finanziario italiano, come Bankitalia e Abi (associazione bancaria italiana), che parlano di una norma che rischia di generare sfiducia nei confronti degli istituti bancari, quindi instabilità. La stessa Abi ha fatto anche affermazioni di questo tipo:

"Il bail-in in Italia non è mai stato applicato, è solo una specie di spaventevole ipotesi giuridica. Ne sono stati applicati solo alcuni pezzi, alcune volte, per le prime crisi dopo l'entrata in vigore dell'Unione bancaria. Una norma in desuetudine è bene cancellarla."

Insomma, i dubbi sulla costituzionalità della normativa sul bail-in sono tanti, ma ancora di più si critica la possibilità che questa norma possa ledere la fiducia di risparmiatori e investitori, con tutti i problemi connessi.

Come capire se una banca è sicura e solida

Spieghiamo brevemente quali sono gli strumenti che permettono di stabilire se una banca è sana o meno, dal punto di vista dell'investitore o del correntista. Per approfondimenti, abbiamo trattato l'argomento in dettaglio nel nostro articolo su come capire se una banca è solida, qui mostriamo solo una sintesi del discorso. A questo proposito si può sfruttare l'obbligo per gli istituti di credito di pubblicare online i loro rendiconti finanziari, almeno se si tratta di grandi banche. Le voci che vanno analizzate con più attenzione sono in particolare due (con l'aggiunta del ranking, come vedremo).

    Patrimonio netto

    Detto anche "capitale", si intende il patrimonio netto, espresso in percentuale, delle sue attività. Viene indicato con un indice, chiamato "solvency ratio", il cui valore fa chiaramente intendere lo stato di solidità finanziaria di una banca. Se le eventuali perdite, come ad esempio crediti deteriorati o investimenti finanziari sbagliati, superano questo valore, allora vuol dire che l'istituto di credito potrebbe avere dei problemi a risolvere il danno patrimoniale, e a quel punto risulterebbe compromesso. Più è alto il solvency ratio, più la banca è solida, ma non bisogna pensare a numeri elevatissimi. Facciamo un esempio. Una banca considerata molto solida è la USAA Federal Savings Bank, il cui solvency ratio è del 20%.

    Coefficiente patrimoniale CET1

    Indica la liquidità a disposizione dell'istituto bancario, vale a dire le risorse in cassa eccedenti i depositi dei clienti. Ovviamente, più è presente liquidità, più la banca sarà in grado di intervenire su eventuali problematiche finanziarie.

    Il ranking

    In questo caso ci si riferisce a varie classifiche, realizzate da università e associazioni dei consumatori, in genere, che stabiliscono un ordine gerarchico di banche considerate sicure mediante l'applicazione di un punteggio, la cui traduzione in inglese è proprio "ranking". Ci sono diverse di queste classifiche, ma la maggior parte delle banche considerate non a rischio corrispondono più o meno agli elenchi che vi mostreremo a breve.

Banche considerate sicure

Bene, vediamo adesso quali sono le banche italiane più sicure, ma prendete il discorso con le molle. Innanzitutto, ci riferiamo al 2023, anche se cercheremo naturalmente di aggiornare questo articolo il più possibile, inoltre la situazione dei singoli istituti di credito può cambiare molto rapidamente e noi non possiamo aggiornare tutti gli articoli in tempo reale.

Gli stress test dell'Eba

Messi in atto dall'Autorità dell'Unione Europea, valutano soprattutto il CET1 di cui abbiamo parlato precedentemente, quindi la liquidità di un isitituto e la sua capacità di reagire ad una crisi finanziaria. Vediamo l'elenco delle banche italiane che meglio hanno reagito al test e che quindi si possono considerare sicure.

  • Intesa SanPaolo
  • Unicredit
  • Ubi
  • BPER
  • Credem

Altre banche considerate sicure

Terminiamo con la lista di altri istituti di credito italiani che, secondo i parametri della BCE, la Banca Centrale Europea, così come per varie ricerche di associazioni dei consumatori e di università italiane, sono considerati sicuri e quindi esenti, almeno allo stato attuale, dal rischio bail-in. Inoltre, queste banche presentano anche un ranking piuttosto elevato, a dimostrazione di una solidità di base aquisita e dimostrata da liquidità disponibile e ottimi risultati negli stress test della BCE.

  • Fineco Bank
  • Mediolanum
  • Banca Generali
  • Creval
  • Fideuram
  • Mediobanca
  • Ing Group
  • Mps
  • Farmafactoring
  • Banco Desio
  • Pop Sondrio
  • Banca Sella
  • Banca Sistema
  • Banca Ifis

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