Centrale di allarme interbancaria CAI per assegni e carte

Nell'articolo di oggi, parte integrante della nostra guida alle centrali di rischio, vedremo come funziona la Centrale d'allarme interbancaria, cosa dice la legge del 1999 che l'ha istituita, chi sono i soggetti che vengono iscritti nel CAI e perché, cosa comporta la segnalazione della propria posizione, cosa dice la normativa al riguardo e tutto quello che può interessare chi è segnalato, comprese le regole relative alla consultazione e cancellazione dal database interbancario per gli assegni scoperti (impagati) o per problemi con le carte di credito, in particolare.

La Centrale d'allarme interbancaria (CAI) della Banca d'Italia

La conseguenza più immediata dell'emanazione della legge del 25 giugno 1999 è stata la realizzazione, presso la Banca d'Italia, di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali, così come delle carte di pagamento, la cosiddetta Centrale di allarme interbancaria (CAI), a cui tutti gli istituti di credito accedono per ottenere informazioni sui propri clienti o su richiedenti il libretto degli assegni o una carta di credito. La CAI non va confusa con la Centrale rischi della Banca d'Italia, di cui abbiamo parlato in un altro articolo della guida e a cui vi rimandiamo per informazioni più dettagliate. È bene precisare che la Centrale d'allarme interbancaria CAI non è gestita tecnicamente dalla Banca d'Italia ma da un ente esterno. Bene, vediamo quali sono le caratteristiche principali della Centrale d'allarme interbancaria e come funziona.

Normativa di riferimento

Più avanti vedremo cosa dice esattamente la legge del 1999 che ha istituito ufficialmente il CAI, intanto elenchiamo le fonti normative di riferimento della Centrale d'allarme interbancaria, come si evince dal pdf rilasciato dalla stessa Banca d'Italia. Il CAI è disciplinato dalle seguenti normative:

  • Decreto Legislativo n. 507 del 30.12.1999
  • Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 205 del 25 giugno 1999 - titolo V Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali, modificativo della legge n. 386 del 15 dicembre 1990.

  • Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002
  • modificato con Provvedimento del Governatore del 16 marzo 2005 (G.U. n. 69 del 24 marzo 2005).

  • Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001

Soggetti segnalanti

La centrale d'allarme interbancaria di Banca d'Italia non è altro che un database di dati, relativi a milioni di clienti, che vengono inviati da vari soggetti che effettuano le segnalazioni previste in caso di mancato rispetto delle regole, ovviamente con riferimento all'emissione di assegni e all'uso di carte di credito. Vediamo chi effettua le segnalazioni al CAI.

  • Banche
  • Intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento
  • Uffici postali
  • Prefetti (tramite il Ministero dell'Interno)
  • Ministero della Giustizia (Casellario Giudiziale Centrale)

Cosa contiene la Centrale d'allarme interbancaria (CAI)

Passiamo all'analisi dei dati contenuti nella Centrale della Banca d'Italia che si occupa di registrare tutti gli eventi relativi all'emissione irregolare di assegni e dell'utilizzo improprio di carte di credito. Banalmente, vengono segnalati i soggetti che non rispettanto le norme relative all'uso e alla gestione dei suddetti strumenti, come stabilito dalla normativa vigente.

  • Segmento CAPRI
  • L'iscrizione nel segmento CAPRI avviene tramite la trasmissione dei dati relativi alle generalità dei traenti degli assegni, sia bancari che postali, emessi senza autorizzazione o senza provvista, quindi che risultano impagati. Nella sostanza, si viene iscritti nel segmento CAPRI della Centrale d'allarme di Banca d'Italia (CAI) quando si emette un assegno scoperto, quindi che all'incasso non viene pagato, oppure se si è emesso un assegno senza nessuna autorizzazione. L'iscrizione, o se vogliamo la segnalazione, comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi. Allo stesso tempo, per un periodo di durata equivalente, banche e uffici postali non possono rilasciare assegni al soggetto iscritto nel segmento CAPRI della Centrale d'allarme interbancaria e non possono pagarne eventuali emissioni, anche in presenza della provvista, quindi se coperti. I dati relativi al soggetto segnalato restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca.

  • Segmento PASS
  • Contiene i dati relativi all'identificazione degli assegni bancari e postali che non sono stati restituiti alle banche e agli uffici postali nonostante la revoca dell'autorizzazione. Sono presenti nel segmento PASS della Centrale d'allarme interbancaria di Banca d'Italia anche gli estremi identificativi degli assegni di cui è stato denunciato il furto o lo smarrimento. I dati inseriti permangono nella centrale CAI per un periodo di 10 anni.

  • Segmento CARTER
  • Registra i dati dei soggetti a cui è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, quindi carte di credito e simili. I dati dei soggetti segnalati rimangono in archivio per due anni.

  • Segmento PROCAR
  • In questo segmento della Centrale d'allarme interbancaria CAI vengono conservati, per due anni, gli estremi identificativi delle carte di pagamento revocate, ma anche di quelle di cui è stato denunciato il furto o lo smarrimento.

  • Segmento ASA e ASP
  • Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni irrogate dall'autorità giudiziaria penale per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria. Tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle Autorità segnalanti in conformità all'art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01.

La legge che ha istituito la CAI

La legge n° 205 del 25 giugno 1999, attuata dal Decreto Legge n°507 del 30 dicembre 1999, ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa ad assegni, sia bancari che postali, emessi senza autorizzazione o senza provvista, i cosiddetti assegni scoperti. A tal fine è stata creata la Centrale di allarme interbancaria, la cosiddetta CAI, a cui tutti gli istituti di credito possono accedere per ottenere informazioni sul richiedente l'apertura di un conto e ovviamente il libretto degli assegni e un'eventuale carta di credito. Vediamo quali sono gli elementi principali della normativa sull'emissione non autorizzata di assegni, oppure scoperti (come si suol dire in termine tecnico senza provvista), con l'avviso al lettore che, trattandosi di una normativa precedente all'entrata in vigore dell'Euro, si parla di sanzioni in Lire.

Emissione di assegno senza autorizzazione

"Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."
"Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni."
"Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

Emissione di assegno senza provvista (impagato)

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni."
"Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni."
"Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

Accesso e consultazione dei dati

Chiunque può accedere ai dati della Centrale d'allarme interbancaria (CAI) di Banca d'Italia per la consultazione della sua situazione personale, sia riguardo eventuali assegni impagati e quindi protestati, o per cui sia stata avviata la procedura di protesto, che per problemi legati all'utilizzo di una o più carte di credito. La modalità di accesso alle informazioni presso l'ente segnalante presenta il limite della consultazione dei segmenti ASA e ASP, dato che in questo caso si può accedere solo alle informazioni relative all'interdizione dall'emissione di assegni.

Utilizzo CAI presso Banca d'Italia

Nel caso in cui si decida di consultare la Centrale d'allarme CAI accedendo direttamente da Banca d'Italia, certamente la soluzione migliore, non è previsto il pagamento di nessun corrispettivo per la consegna delle informazioni richieste, che può avvenire anche presso la propria casella di posta elettronica certificata (PEC). L'istanza di richiesta può essere effettuata mediante le seguenti modalità:

  • Direttamente allo sportello di una filiale di Banca d'Italia
  • Invio per posta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di Banca d'Italia
  • Tramite fax

Rettifica e cancellazione dei dati

Banca d'Italia è solo il gestore della Centrale d'allarme interbancaria CAI e non fa altro che ricevere i dati dai segnalanti. Sono questi ultimi che devono provvedere all'eventuale rettifica e cancellazione dei dati di soggetti precedentemente segnalati. Quindi banche, uffici postalil, intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, prefetti e autorità giudiziaria. È a questi soggetti che ci si deve rivolgere per la rettifica di dati inesatti o per la cancellazione della segnalazione presso la centrale d'allarme interbancaria.

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