Funzionamento e tipologia delle cambiali

Anche storicamente parlando, uno degli strumenti più utilizzati in Italia per garantirsi un finanziamento è quello della cambiale. Si tratta di un titolo all'ordine che può essere trasferito per girata e permette al possessore, colui che ha erogato il credito, anche sotto forma di vendita di prodotti o servizi, di essere garantito in quanto a saldo della somma indicata nella cambiale stessa, in pratica che sarà pagato, ovviamente nei tempi stabiliti dalla data impressa sul titolo. Nel corso del nostro articolo di oggi, vedremo cos'è e come funziona la cambiale, quali sono le principali caratteristiche di questo titolo all'ordine, le garanzie, sia per il prestatore che per il debitore, cosa dice la legge al riguardo, quindi la normativa vigente, le varie tipologie di cambiali esistenti ("cambiale tratta da due persone" e "vaglia o pagherò cambiario") e cosa succede in caso di mancato pagamento, la classica "cambiale in bianco" potremmo dire, quindi il protesto e tutte le problematiche connesse.

Cos'è la cambiale

Si tratta di un titolo di credito che dà la possibilità di posticipare il pagamento di una determinata somma di denaro. Quando parliamo di "titolo di credito" non ci riferiamo ad un concetto astratto, ma ad un vero e proprio istituto normato dal diritto privato italiano e che dà la garanzia, giuridicamente parlando, di ottenere una determinata prestazione, in questo caso il pagamento di una somma di denaro.

Non pagarla costa

Il significato di tutto ciò è che, in caso di cambiale non pagata e protestata, come vedremo più avanti, il possessore della stessa ha tutto il diritto di passare velocemente alle maniere forti e di ottenere in tempi ristretti il titolo esecutivo per il sequesto dei beni del debitore. La cambiale garantisce il creditore in modo "forte", questo va considerato, a condizione però che tutto venga svolto secondo le norme stabilite per legge. Perché il tutto sia valido, infatti, è necessario seguire attentamente le linee prestabilite, per definizione, dalla legge e dal Codice Civile per quanto riguarda la compilazione della cambiale, sia nell'interesse del prestatore che in quello del debitore, così come il pagamento dell'imposta di bollo, senza il quale una cambiale risulta non protestabile. Parleremo più avanti, in modo approfondito, delle regole riguardo la compilazione di questo titolo di credito, necessarie al buon funzionamento delle cose, vale a dire i diritti stabiliti per legge sia per il creditore che per il debitore.

I prestiti cambializzati

Per chi fosse interessato, in un precedente articolo abbiamo visto come funzionano i prestiti cambializzati, una delle forme di finanziamento più utilizzate, soprattutto quando, per varie ragioni, come può essere risultare protestati o segnalati in una delle tante centrali di rischio come cattivi pagatori, non si può accedere ai normali canali di credito al consumo, vale a dire banche e finanziarie. Nell'articolo linkato parliamo anche delle conseguenze per il debitore del mancato pagamento delle cambiali stipulate, quindi il possibile pignoramento ed esproprio dei beni e altre conseguenze. L'articolo sui prestiti cambializzati va quindi considerato come un utile approfondimento all'argomento odierno.

La legge cambiaria

Non è questo il contesto giusto per approfondire il discorso, ma è utile sapere che la disciplina principale che norma le regole sulle cambiali è contenuta nella ben nota "legge cambiaria". A dimostrazione della profonda diffusione nel nostro paese di questa forma dilazionata di pagamento, anche dal punto di vista storico, va notato che la legge cambiaria è stata varata con tanto di Regio Decreto n° 1669 il 14 dicembre del 1933. La storia della cambiale è profondamente legata a quella del nostro paese e della sua cultura. Basti pensare alle tante scene di film degli anni 50 e 60, quando la 500 motorizzò tutti gli italiani, con l'acquirente che firmava pile di cambiali presso il concessionario. Indimenticabile il film del 1959 "la cambiale", con il grande Totò, che fa capire più di qualunque argomentazione possibile quanto questo strumento di pagamento facesse parte in quegli anni della vita degli italiani.

Utile nei prestiti tra privati

Naturalmente, in anni recenti, la cambiale ha conosciuto un restringimento del suo utilizzo, soprattutto legato a condizioni particolari, di impossibilità di accesso al credito presso banche e finanziarie, ma rappresenta pur sempre uno strumento utile per ottenere un prestito, oppure per acquistare un prodotto, per chi non può diversamente, perché è protestato, magari è stato inserito in una lista di cattivi pagatori o semplicemente perché non è in possesso di una busta paga. Ne abbiamo parlato sia nell'articolo sui prestiti senza garanzie che in quello sui prestiti tra privati. Sono questi gli ambiti in cui oggi si utilizza maggiormente lo strumento della cambiale, il metodo del "pagherò", possiamo chiamarlo così. Il vantaggio principale è quello di non dover offrire garanzie per oltrepassare il muro istruttoria creditizia, ma allo stesso tempo si paga il prezzo di interessi generalmente più elevati di quelli concessi da banche e finanziarie, ma ne abbiamo parlato in modo approfondito negli articoli linkati. Per chiudere, visto che siamo in argomento, se vi può interessare vi consigliamo la lettura dell'articolo sul Social Lending, la nuova frontiera del prestito tra soggetti privati, che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, così come quello sul crowdfunding, il finanziamento collettivo. In questo caso si sfrutta Internet, con delle piattaforme che permettono di mettere in comunicazione chi ha bisogno di un finanziamento con vari soggetti disposti a prestare un capitale. È una cosa interessante, con dei limiti certo, ma anche con potenzialità notevoli, prima fra tutte quella di superare l'esigenza di dover necessariamente convincere una banca o finanziaria che sia per ottenere un prestito.

Anche per i prestiti infruttiferi

Un altro utilizzo possibile della cambiale è per garantire il rimborso di un prestito infruttifero, una tipologia di finanziamento adottata soprattutto tra parenti, amici o comunque soggetti che hanno un importante e consolidato rapporto di fiducia. Anche in questo caso la cambiale può comunque mettere al riparo il prestatore da brutte sorprese e garantirgli la restituzione del denaro concesso in prestito.

Tipologie

Bene, dopo aver visto cos'è una cambiale e quali sono i contesti in cui viene maggiormente utilizzato questo metodo di pagamento, passiamo ad esaminare le varie tipologie di cambiali esistenti ed il loro funzionamento. Successivamente, dopo aver visto come si compila una cambiale, tratteremo l'argomento, certo spinoso, del mancato saldo di quanto dovuto, vale a dire del mancato pagamento di questo titolo di credito, analizzando in dettaglio cosa succede quando non si onora una cambiale, quindi il percorso che porta, attraverso un titolo esecutivo, al protesto ed infine anche al pignoramento ed esproprio dei beni. Vediamo adesso quali sono le tipologie di cambiali attualmente esistenti.

Cambiale tratta da due persone

La terminologia dettata dalla legge, in questo caso, è importante e va conosciuta. In questo tipo di cambiale, detta comunemente "tratta", esistono fondamentalmente tre tipi di soggetti:

  • Traente
  • Colui che, come si dice in gergo tecnico, spicca la cambiale. Può essere un soggetto che dà ordine di pagamento ad un altro soggetto, oppure il beneficiario stesso, ma tecnicamente parlando la differenza è parte integrante della legislazione cambiaria.

  • Beneficiario
  • Spesso coincide con il traente ed in questo caso, in fase di compilazione, verrà inserita la dicitura me medesimo, oppure all'ordine mio proprio.

  • Trattario
  • In parole povere, il soggetto tenuto al pagamento della cambiale e che risulterà, di conseguenza, il responsabile principale del mancato saldo di quanto dovuto. In termini tecnici è colui che accetta la tratta.

Vaglia o pagherò cambiario

È la cambiale a cui siamo maggiormente abituati nell'uso comune. In questo caso l'emittente, colui che firma il titolo, "promette" al creditore il pagamento di quanto dovuto. Avremo quindi, nel pagherò, come è comunemente detta questa cambiale, due figure: il beneficiario, definito anche "prenditore" e l'emittente, nella sostanza il debitore, colui che firma la cambiale come promessa di pagamento. Abbiamo visto le caratteristiche principali di questo titolo esecutivo a tutti gli effetti nel nostro articolo sul pagherò cambiario, in cui spieghiamo come funziona, quali sono le differenze con la cambiale tratta, come si compila, dove va apposta la marca da bollo, il protesto in caso di mancato pagamento e così via.

Agraria

Oltre che per il regime fiscale agevolato, si distingue dagli altri tipi di cambiale anche per il privilegio sui beni. Nel caso della cambiale agraria, l'imposta di bollo corrisponde allo 0,1 per mille, a differenza del pagherò, che costa l'11 per mille del valore della cambiale, o della tratta, che richiede una spesa del 12 per mille. In genere questo titolo di pagamento è stato pensato per poter accedere a finanziamenti bancari con "sconto dell'effetto". Ne parleremo in modo approfondito in un altro articolo.

Finanziaria

In questo caso la legge di riferimento è la n° 43 del 13 gennaio 1994. Le cambiali finanziarie presentano delle caratteristiche ben determinate, prima fra tutte la durata limitata ad un range che va da 1 a 36 mesi. Vengono emesse in serie, all'ordine, ed è bene sapere che la girata non offre nessuna garanzia, in modo da evitare la cosiddetta "azione di regresso", vale a dire la possibilità per il condebitore di rivalersi verso eventuali altri debitori, a condizione però che sia stato effettuato l'intero pagamento dovuto al creditore comune. Va detto che questa particolare forma di titolo di credito, a differenza di quanto accaduto in altri paesi, in Italia non ha avuto particolare fortuna. Nella sostanza, il tentativo è stato quello di creare un titolo intermedio tra la normale cambiale e l'obbligazione.

Cambiale ipotecaria

Normata dall'articolo 2931 del Codice Civile (e successivi), la cambiale ipotecaria si distingue dalle altre tipologie per tutta una serie di caratteristiche, che magari approfondiremo in un articolo successivo. Riassumendo, si tratta di un cosiddetto "credito cartolare" garantito da un'ipoteca, come fa intendere chiaramente il nome. I titoli cartolari (pagherò cambiario, tratta e assegno) sono titoli astratti, così definiti in quanto non espongono, vale a dire non rilevano dati, sul rapporto sottostante, quello detto casuale, che li ha generati. Questo vuol dire che il creditore è colui che materialmente possiede il titolo, secondo il principio del "Possesso vale titolo", anche se non è titolare. Quest'ultimo può quindi esercitare tutti i diritti stabiliti per legge relativi alle cambiali ipotecarie. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento entro i termini stabiliti e si vada quindi al protesto, il possessore della cambiale ipotecaria ha una priorità sull'immobile a garanzia del debito contratto rispetto ad altri eventuali creditori, i cosiddetti creditori chirografari (leggete l'articolo sul mutuo chirografario per farvi un'idea sui contratti di prestito chirografari), vale a dire quelli che non sono assistiti da una garanzia reale, come può essere l'ipoteca su un immobile. Se vi può interessare, vi consigliamo a questo riguardo la lettura del nostro articolo sul funzionamento dell'ipoteca sulla casa, ma tenente conto del fatto che il regime dell'ipoteca si distingue per tutta una serie di caratteristiche dalla cambiale ipotecaria, quindi le due cose, anche se possono avere dei punti in comune nel momento in cui il debitore non assolve al pagamento di quanto dovuto, formalmente non si sovrappongono. Va considerato, inoltre, il costo, piuttosto importante, della cambiale ipotecaria, sia dal punto di vista fiscale che per la necessità di ricorrere ad un notaio per l'iscrizione nei libri fondiari. Questa caratteristica rende la cambiale ipotecaria poco adatta ai normali rapporti commerciali, mentre può essere utilizzata nella compravendita di un immobile per garantire un pagamento dilazionato nel tempo.

Cambiale digitale

Non è ancora definitiva in quanto si aspetta l'approvazione del Mef, ma la novità della cambiale digitale, che non va confusa con quella online, è attesa da tempo. Per quanto ci si aspettasse di poterla utilizzare anche tra privati, in effetti per il momento si parla esclusivamente del pagamento delle fatture tra imprese, quindi si escludono le persone fisiche. Abbiamo visto come funziona e quali sono le caratteristiche della cambiale digitale nell'articolo linkato.

Funzionamento della cambiale

Bene, adesso passiamo all'esamina del funzionamento di una cambiale. Vedremo innanzitutto quali sono le sue caratteristiche peculiari, che ne determinano anche l'ambito legislativo, passeremo quindi alla spiegazione di come si compila una cambiale e quindi cosa succede quando non si onora il proprio debito, nella sostanza in caso di protesto, quindi quando non viene pagata o è insoluta come si suol dire. Prima però, brevemente, vediamo qual'è una delle ultime novità in materia di cambiali.

Caratteristiche principali

Come abbiamo detto, conoscere le caratteristiche di questo titolo di pagamento è importante, in quanto, successivamente alla sua emissione, la legislazione e le norme che lo riguardano seguiranno il normale iter previsto per titoli che condividono proprio le caratteristiche peculiari di una cambiale.

  • Formalità
  • Questo è un punto fondamentale. Per definizione, la cambiale è un titolo formale, nel senso che solo se presenta tutti i requisiti previsti per legge vale come titolo di credito e viene considerata legale a tutti gli effetti, ai fini del protesto e del pignoramento ed esproprio dei beni del debitore insolvente. Vedremo più avanti come va compilata.

  • All'ordine e trasferibile
  • Come l'assegno, sia bancario che circolare, parliamo di un titolo all'ordine, vale a dire che è intestato ad un determinato soggetto creditore. Il documento può essere trasferito mediante girata, come vedremo più avanti.

  • Autonomo e astratto
  • Nella cambiale non esiste nessun riferimento al rapporto tra creditore e debitore che ha dato origine al mandato di pagamento, cioè alla sua emissione. Per definizione stessa, il concetto di astrazione, quando si parla di titoli di credito, si riferisce all'assenza della causale del pagamento.

  • È un titolo esecutivo
  • Altro aspetto importantissimo da considerare. Se il debitore (l'emittente nel caso del pagherò, il trattario quando parliamo di cambiale tratta) non provvede al pagamento di quanto dovuto, il creditore non ha bisogno di attendere un decreto ingiuntivo per ottenere quanto in suo diritto, né una sentenza di condanna. Una volta sopraggiunta la scadenza, la cambiale è equiparabile ad un vero e proprio titolo esecutivo, naturalmente a condizione che sia stata bollata, come vedremo più avanti, e che contenga tutti gli estremi stabiliti per legge. Se all'incasso la cambiale non viene pagata, si passa subito all'ingiunzione di pagamento, alla fase di protesto e quindi al pignoramento ed esproprio dei beni del debitore insolvente.

  • Dove si compra
  • Le cambiali si comprano presso qualunque rivenditore di valori bollati, generalmente tabaccherie e ricevitorie, dove sarà possibile acquistare anche le relative marche da bollo da applicare sul documento. Vedremo più avanti il costo della marca da bollo di una cambiale, cosa succede quando manca, le sanzioni previste e le conseguenze per il beneficiario. Preannunciamo che una cambiale senza bollo perde il diritto di titolo esecutivo, non è più protestabile, ma ne parleremo più avanti.

  • Prescrizione dopo protesto
  • Se il creditore non procede all'esproprio forzato dei beni del debitore insolvente entro tre anni dalla contestazione del mancato pagamento, la cambiale protestata, tratta o pagherò che sia, si prescrive entro un tempo massimo di tre anni.

  • Cambiale con avallo
  • Anche un documento cambiario, così come un prestito, un finanziamento o un mutuo, può essere garantito da una parte terza, che si accolla l'impegno di sostenere il pagamento della cambiale nel caso in cui il debitore primo non onori il suo impegno. In questo caso, in fase di compilazione, va posta la firma del soggetto avallante assieme alla dicitura per avallo, o comunque qualsosa di simile. Per chi fosse interessato alle conseguenze a cui va incontro chi garantisce il debito di un altro soggetto, consigliamo la lettura del nostro articolo sulle conseguenze per il garante di un mutuo non pagato. Anche se il contesto è diverso da quello di una cambiale protestata, esistono comunque delle similitudini nell'iter che porta a rivalersi sul garante, nel caso della cambiale l'avallante, colui che garantisce a nome del debitore.

Compilazione

Come abbiamo detto in precedenza, la cambiale va compilata in tutte le sue parti con molta attenzione a rispettare le norme stabilite dalla Legge cambiaria. Va precisato, però, che esiste una differenza fondamentale tra due categorie di requisiti necessari perché il documento sia considerato valido a tutti gli effetti. Parliamo dei requisiti cosiddetti essenziali e quelli naturali. Nel caso dei primi, la loro mancanza annulla la validità del documento cambiario, mentre per quelli naturali viene applicato il principio delle norme suppletive, che rendono il documento valido al di là della loro presenza o meno. Vediamo come si compila la cambiale pagherò e tratta suddividendo gli elementi da inserire tra le due tipologie di requisiti. Subito dopo analizzeremo la questione bollo, chiamiamola così, compreso il suo costo. Tenendo conto del fatto che la cambiale più diffusa in Italia è il pagherò, ci concentreremo sulla compilazione di questo documento, ma inseriremo informazioni anche sulla tratta. La cambiale pagherò viene compilata dall'emittente, colui che poi dovrà pagare quanto dovuto al beneficiario. Bene, vediamo come funziona la compilazione della cambiale.

Requisiti essenziali

Come abbiamo detto, questi non possono mancare, pena la nullità del documento.

  • Promessa di pagamento
  • Nel documento già predisposto è presente la dicitura "pag.... per questa cambiale", dove va inserito "herò" al posto dei puntini.

  • Importo del valore della cambiale
  • La somma che l'emittente promette di pagare al beneficiario va espressa in lettere (con l'indicazione dei decimali alla fine), nella parte centrale del documento, in cifre nella parte superiore a destra. Esempio (lettere): #diecimilacentocinquanta/00#.

  • Debitore (trattario nella cambiale tratta da due persone o emittente nel caso di pagherò cambiario)
  • Se si tratta di una persona fisica, vanno inseriti nome e cognome, codice fiscale o data e luogo di nascita e indirizzo di residenza (completi di cap, località e provincia). Se invece il debitore, colui che dovrà provvedere al pagamento della cambiale, è un soggetto giuridico, allora vanno inseriti ragione sociale e indirizzo della sede legale.

  • Nome del beneficiario (il soggetto che deve ricevere il pagamento della cambiale)
  • Si può trattare sia di un soggetto privato, cioè una persona fisica, che di un'entità giuridica, vale a dire una società o attività di impresa che sia.

  • Data di emissione
  • La data esatta (giorno, mese, anno) in cui è stata emessa la cambiale. Esempio: 18/03/2023.

  • Sottoscrizione del traente (cambiale tra due persone) o del beneficiario (pagherò)
  • Il documento cambiario pagherò va firmato da colui che si impegna al pagamento di quanto dovuto. Nel caso di soggetto giuridico, va apposto timbro e firma del rappresentante legale. Nel caso di tratta, invece, è presente sia la firma del traente (il beneficiario) che del trattario (colui che accetta di pagare il valore della cambiale).

  • Imposta di bollo
  • Il cosiddetto bollo cambiario va apposto sul retro del documento e vale il 12 per mille dell'importo della tratta e l'11 per mille del pagherò. Di per sé il bollo non è obbligatorio, la cambiale è legale anche senza, ma in sua assenza il documento cambiario non ha più valore di titolo esecutivo e quindi non è più protestabile. Questo significa che, in caso di mancato pagamento del debitore, il beneficiario non potrà procedere con il protesto automatico (ne parleremo più avanti in dettaglio), ma dovrà richiedere prima un decreto ingiuntivo.

Requisiti naturali

Anche se assenti in fase di compilazione della cambiale, non ne decretano la nullità in quanto esistono le cosiddette norme suppletive, che intervengono anche in caso di mancanza di questi requisiti.

  • Scadenza
  • Sono previste, in fase di compilazione, quattro possibili tipologie di scadenza: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data e a giorno fisso. Se non viene indicato questo campo, la cambiale (pagherò o tratta che sia) si considera pagabile a vista. Vediamo come funzionano le 4 tipologie di scadenza.

    • A giorno fisso
    • L'emittente inserisce il giorno esatto in cui si impegna a pagare la somma promessa, sempre nella forma giorno, mese e anno. Esempio: 20/05/2023.

    • A certo tempo data
    • In questo caso l'emittente promette di pagare la cambiale entro un certo periodo dal momento della compilazione della stessa, cioè dell'emissione. Esempio: a 90 giorni data.

    • A vista
    • Il beneficiario può chiedere il pagamento in qualsiasi momento (ma entro un tempo massimo di 12 mesi), semplicemente mostrando il documento cambiario in suo possesso.

    • A certo tempo vista
    • Come la precedente, ma solo dopo che è trascorso un certo periodo. Il beneficiario potrà riscuotere quanto in suo diritto in qualsiasi momento. Esempio: a 90 giorni vista.

  • Luogo di pagamento
  • In questo caso si può indicare sia il domicilio dell'emittente che gli estremi della banca presso cui si intende pagare la cambiale, come spesso succede. In questo caso si parla di cambiale domiciliata.

Girata

Va effettuata sul retro del documento cambiario. In questo caso il beneficiario viene definito "girante" ed effettua l'operazione di trasferire il credito a lui dovuto verso un terzo soggetto, il "giratario". Va specificato che la girata vale solo per l'intero importo della cambiale, quindi non può essere di un valore parziale della somma che l'emittente deve pagare. Il girante deve naturalmente firmare l'operazione. La girata può essere a pieno, quindi con l'indicazione del nome e cognome del soggetto a cui si trasferisce il credito, oppure in bianco, senza indicazioni ulteriori, ma solo con la firma del girante. Nel primo caso va usata la formula Per me pagate a...., dove al posto dei puntini vanno inseriti i dati del beneficiario del trasferimento di credito.

Cambiale in bianco

Fondamentalmente, la compilazione completa di un documento cambiario è un requisito essenziale solo al momento del pagamento. Si può quindi compilare la cambiale anche successivamente al momento della sottoscrizione, a condizione che sia presente un accordo di riempimento ed in questo caso si parla di cambiale in bianco. Gli unici due requisiti fondamentali al momento della sottoscrizione sono la denominazione cambiale e la sottoscrizione dell'emittente, cioè della sua firma. Si tratta comunque di una pratica pericolosa, dal punto di vista del debitore, in quanto il documento, essendo nelle mani del beneficiario, può subire il cosiddetto "riempimento abusivo", con le conseguenze del caso. Meglio evitare la cambiale in bianco per non ritrovarsi brutte sorprese a cui difficilmente si può sfuggire una volta messa la firma. L'accordo di riempimento prevede una validità di 3 anni, dal momento della sottoscrizione della cambiale, naturalmente. Al termine del triennio l'accordo decade e non può più essere considerato valido.

Bollo

Come abbiamo detto in precedenza, il bollo va affisso sulla parte posteriore del documento cambiario ed ha un costo equivalente all'11 per mille dell'importo del pagherò e al 12 per mille del valore della tratta. Di per sé non è obbligatorio, quindi una cambiale è valida e considerata legale anche senza bollo (ma sono previste sanzioni amministrative, che vedremo a breve), ma in questo caso il documento cambiario non è più titolo esecutivo e quindi che non risulta più protestabile in tempi brevi. Se il pagamento del bollo risulta omesso, oppure assolto solo in parte, sarà un giudice a stabilire il valore esecutivo della cambiale e verrà quindi a mancare quell'automatismo che rappresenta una delle maggiori garanzie del beneficiario. È bene precisare che, se si accetta una cambiale senza bollo, ci si assume la responsabilità del mancato pagamento di quanto dovuto davanti alla legge. Questo significa che non ci si può rivalere sull'emittente, vale a dire il debitore. Attenzione alle date: la data della marca da bollo deve essere necessariamente antecedente o equivalente a quella dell'emissione della cambiale, non successiva. Per quanto riguarda le sanzioni previste: come stabilito dall'articolo 32 della Legge n°227, del 24/05/1977, al secondo comma, la sanzione amministrativa per il mancato pagamento del bollo di una cambiale corrisponde ad un valore che può andare da uno a dieci volte quello dell'imposta, addizionato di un valore minimo stabilito per legge. Riportiamo inoltre quanto previsto dalla normativa nel caso in cui una cambiale risulta priva dell'imposta di bollo:

"Il portatore o possessore, non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo e pagato le relative sanzioni amministrative".

Tradotto: una cambiale senza bollo non è protestabile.

Mancato pagamento della cambiale

Vediamo adesso cosa succede quando non si riesce, o non si vuole, assolvere al saldo di quanto dovuto dopo aver emesso una cambiale, nel caso di pagherò, o averne sottoscritto l'emissione se parliamo di tratta. Il possessore della cambiale, se tutte le norme stabilite per legge, a partire dall'imposta di bollo, sono state rispettate, può immediatamente mettere in atto azioni esecutive, in quanto la cambiale è un titolo di credito a tutti gli effetti. Riassumiamo l'iter che il creditore può velocemente mettere in atto nei confronti del debitore insolvente.

Cambiale insoluta - Cosa succede

Nel momento in cui l'emittente il pagherò, o il trattario quando parliamo di cambiale tratta, non assolve al suo compito, cioè al pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista in fase di compilazione, la cambiale risulta insoluta ed il suo possessore potrà immediatamente chiedere l'esecuzione forzata dei beni del debitore insolvente (vedremo a breve seguendo quale iter). Prima di andare avanti: anche se riguarda il discorso in generale, non solo relativamente al mancato pagamento di una cambiale scaduta, vi consigliamo la lettura del nostro articolo su cosa succede nel caso di debiti non pagati. In questo articolo parliamo infatti anche dell'iter che porta all'esproprio dei beni, la lista dei beni esclusi dalla possibilità di essere pignorati ed espropriati e di altro che comunque rientra nella casistica del mancato pagamento di un debito contratto e che può essere utile anche per affrontare la situazione di una cambiale protestata. Tornando alla cambiale non pagata: consideriamo che questo titolo di credito perde la sua caratteristica di esecutività dopo tre anni dalla sua emissione, quindi il beneficiario, se vuole sfruttare i suoi diritti ed evitare la prescrizione, deve rispettare questo arco di tempo per richiedere l'esecuzione forzata e l'esproprio dei beni del debitore. Bisogna tener conto, comunque, del fatto che anche scaduti i tre anni, cioè dopo la prescrizione, la cambiale vale ancora come titolo di credito, ma il suo possessore, nei confronti del debitore insolvente, deve passare dalla richiesta di un decreto ingiuntivo, non può più agire direttamente per chiedere il pignoramento e l'esproprio dei beni.

Il precetto

Come abbiamo detto, essendo la cambiale un titolo esecutivo a tutti gli effetti, il creditore può passare direttamente alle vie di fatto nei confronti di un debitore insolvente, se all'incasso non viene onorato il pagamento dovuto. Non ha bisogno di attendere un decreto ingiuntivo o comunque una sentenza, ma perché la sua azione sia considerata valida agli occhi della legge, è necessario che si passi prima da un punto intermedio, quello del precetto. In pratica, prima di poter avviare la procedura di esproprio dei beni del debitore insolvente, quindi al protesto vero e proprio della cambiale non pagata, il beneficiario deve "intimare" al soggetto insolvente di procedere al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre un certo arco di tempo. L'iter, in questo caso, prevede che il creditore si rivolga ad un pubblico ufficiale, che può essere anche un notaio o il segretario comunale, il quale provvederà ad intimare al debitore insolvente di procedere al saldo di quanto dovuto entro un periodo massimo di 10 giorni. Nella lettera di precetto verrà fatto presente che, in caso di mancato pagamento della cambiale, si procederà all'esproprio dei beni a garanzia del creditore. Naturalmente, anche la parte insolvente può esercitare i suoi diritti, in questo caso di notificare tramite raccomandata, sempre entro un tempo massimo di 10 giorni, eventuali ragioni che giustifichino il mancato pagamento della cambiale, pagherò o tratta che sia. Nel caso in cui non si proceda al saldo del proprio debito, senza sufficienti giustificazioni, il creditore potrà rivolgersi ad un ufficiale giudiziario e chiedere il pignoramento e l'esproprio dei beni del debitore insolvente per un valore equivalente al credito di cui si ha diritto maggiorato degli interessi stabiliti per legge in questi casi. È bene precisare che l'atto di precetto va notificato alla parte debitoria personalmente e da questa deve essere sottoscritto. Inoltre, se trascorsi 90 giorni dalla sua notifica il creditore non procede all'esecuzione forzata dei beni del debitore, l'atto di precetto perde la sua valenza giuridica.

Il protesto

In presenza di una cambiale scaduta, quindi inevasa alla scadenza inserita in fase di compilazione, il possessore del documento cambiario ha la possibilità di contestare il mancato pagamento da parte del debitore con un vero e proprio atto formale, definito protesto, che deve essere contestato al debitore insolvente da un pubblico ufficiale, conseguente al mancato incasso della cambiale precedentemente emessa. Una volta emesso, il protesto viene trasmesso alla Camera di Commercio competente, territorialmente parlando, che provvederà, nei 10 giorni successivi, all'inserimento del debitore insolvente nell'Elenco ufficiale dei protesti. Una cambiale protestata, pagherò o tratta, porta quindi velocemente all'esecuzione forzata dei beni del debitore, senza passaggi ulteriori come avviene in altri casi. Da qui la definizione di "titolo esecutivo" e quindi la sua tendenza ad essere accettata con una certa facilità nel pagamento di beni e servizi. Naturalmente, tutto questo vale solo nel caso in cui la cambiale sia in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, altrimenti è necessario un decreto ingiuntivo. Nella sostanza, una cambiale non è protestabile in tempo reale se manca il bollo previsto per legge, mancanza di cui è responsabile anche colui che accetta una cambiale priva di bollo, non solo chi l'ha emessa.

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