Il Superbonus 90% per l'efficientamento energetico

La Legge di Bilancio del Governo Meloni ha introdotto delle novità importanti. Sono ancora disponibili le agevolazioni fiscali per lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antismica, sotto forma di detrazioni fiscali e con numerose regole che vedremo nel corso dell'articolo, ma l'agevolazione scende dal 110 al 90% e cambiano anche alcune regole per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari e le cosiddette villette.

Superbonus 90% - Cosa si può fare

Non sono pochi coloro che vedono in questa agevolazione fiscale un semplice sostituto degli altri incentivi e detrazioni disponibili per i lavori di efficientamento energetico, ma le cose non stanno così e lo vedremo più avanti, quando parleremo della differenza con il Conto Termico 2.0 e i normali Ecobonus.

Linee guida principali

Riassumiamo brevemente le caratteristiche più importanti del Superbonus 90%, che poi approfondiremo nel corso dell'articolo. Non faremo altro che una sintesi delle linee guida dell'Agenzia delle Entrate oltre a nostre valutazioni sulla convenienza o meno del Superbonus 90 per cento. Approfondiremo anche l'elenco degli interventi ammessi.

  • Valore dell'agevolazione fiscale
  • Si può detrarre dall'Irpef il 90% delle spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.

  • Massimali
  • Sono previsti, naturalmente, dei tetti di spesa per i singoli interventi, oltre i quali l'agevolazione fiscale non è più disponibile.

  • Periodo di rimborso
  • A differenza delle normali detrazioni già esistenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, l'Ecobonus 90 per cento può essere scontato in un periodo di 5 anni.

  • Cessione del credito
  • In alternativa alla detrazione fiscale si può anche cedere il credito di imposta maturato. Vedremo quali sono le regole e le linee guida principali per usufruire di questa opportunità.

  • Ape
  • È necessaria la presenza di un primo attestato di prestazione energetica, il cosiddetto Ape, prima dell'inizio dei lavori, ed uno successivo all'esecuzione degli stessi, in modo da dimostrare l'avvenuto miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o immobile che sia. Naturalmente attestante il guadagno di due classi.

  • Inquilino
  • Se è l'affittuario di un immobile a sostenere le spese per i lavori di efficientamento energetico, allora anche quest'ultimo, cioè l'inquilino, può usufruire della detrazione fiscale del Superbonus 90%, o in alternativa, come vedremo più avanti, dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. In ogni caso, il proprietario dell'immobile deve dare il proprio assenso all'esecuzione dei lavori.

  • Ufficio
  • L'Ecobonus 90 per cento vale anche nel caso in cui si possieda un ufficio all'interno del condomio che effettua i lavori, ma è possibile solo per la quota di lavori sulle parti comuni.

  • Cessione del credito
  • Più avanti vedremo come funziona il discorso. Le linee guida, relative al Superbonus 90%, stabiliscono comunque che la cessione del credito, integrale o parziale che sia, va sempre comunicata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, utilizzando un modello appositamente preparato allo scopo dall'Agenzia stessa. Relativamente alle parti in comune dei condomini, può effettuare l'operazione l'amministratore, comunicando i nominativi dei condomini che hanno deciso di avvalersi di questa opzione. Il termine massimo per l'invio della comunicazione di cessione del credito è il 16 marzo dell'anno successivo a quello corrispondente all'anno in cui si sono sostenute le spese per i lavori di miglioramento energetico per cui ci si avvale dell'Ecobonus 90%. La Legge di Bilancio dello scorso anno ha previsto delle norme più severe sul controllo dei costi rimborsati al beneficiario. Ne parleremo più avanti.

I lavori ammessi

Vediamo quali sono le linee guida del Decreto Rilancio, precisamente all'articolo n° 119, per quanto riguarda i lavori ammessi al Superbonus 90%, quindi quando spetta il rimborso delle spese sostenute. Analizzeremo in seguito gli interventi possibili in dettaglio e per i quali si può richiedere il rimborso delle spese effettuate. Riportiamo letteralmente il testo del Decreto:

  • Isolamento termico
  • "Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo." Si tratta, sostanzialmente, del cappotto termico, argomento che abbiamo trattato approfonditamente nell'articolo linkato. Attenzione, perché accede al superbonus 90% solo il cappotto termico esterno, non quello interno.

  • Parti comuni
  • "Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A."

  • Edifici unifamiliari
  • "Interventi sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici."

Semplifichiamo un attimo il burocratese che rende tutto poco comprensibile. Il primo elemento della lista si riferisce in effetti alle classiche villette a schiera e norma la coibentazione degli edifici, il rifacimento dei tetti e così via. Gli altri due elementi si riferiscono ad interventi mirati alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento presente con un sistema più efficiente, capace anche di fornire il condizionamento estivo dell'immobile e l'acqua calda ad uso sanitario, rispettivamente per impianti centralizzati e autonomi.

Caldaie singole in condominio

Veniamo ad un punto cruciale della Legge sul Superbonus 90% su cui si stanno sommando le domande di tanti utenti e possibili beneficiari di questa agevolazione: si può ottenere lo sconto se mi limito a cambiare la caldaia e sono in condominio? La risposta è: no! Il Decreto attuativo stabilisce che, se la propria abitazione si trova in un condomino ed usufruisce di riscaldamento autonomo, il cambio della sola caldaia non dà diritto alla detrazione o allo sconto previsto dall'Ecobonus 90 per cento, in quanto non si tratta di un'abitazione indipendente e, allo stesso tempo, non è un lavoro condominiale. In questo caso meglio pensare alle detrazioni Irpef previste dal bonus caldaie. Se vi può interessare, vi proponiamo due nostri articoli sul funzionamento delle caldaie a condensazione e della pompa di calore, così da capire le differenze tra le due tecnologie, con pro e contro di ognuna, e qual è la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Novità unifamiliari e villette

A differenza di quanto stabilito inizialmente, il Decreto Attuativo del superbonus 90% mette in chiaro che si possa ottenere questo contributo economico anche per le abitazioni unifamiliari e le villette a schiera. Esiste comunque un requisito essenziale: si deve trattare dell'abitazione principale ed il reddito del richiedente il superbonus 90% non deve superare una quota di reddito calcolata non più con l'Isee ma con il quoziente familiare . Vengono escluse dal super ecobonus le abitazioni di lusso, quindi quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, anche nel caso in cui siano da considerarsi prime case.

Ripartizione spese di condominio

Va specificato che non esistono obblighi di legge sulla ripartizione delle spese di condominio per millesimi di proprietà, parliamo dei lavori di efficientamento energetico per cui si richiede l'Ecobonus 90%. Nella sostanza, ogni condomio sceglie la soluzione più adatta alle proprie esigenze, con voto in assemblea, naturalmente. Per quanto riguarda la decisione sui lavori da effettuare, vale il metodo delle maggioranze ridotte, previsto per le opere di risparmio energetico.

Tetti di spesa

Vediamo quali sono le spese massime che si possono sostenere a seconda delle caratteristiche dell'abitazione o dell'edificio per cui si fa richiesta del Superbonus 90%. Il Decreto attuativo stabilisce, infatti, massimali differenziati a seconda che i lavori vengano effettuati in condominio o in abitazioni indipendenti. La nuova Legge di Bilancio prevede un listino dei costi delle opere con misure più stringenti rispetto alla prima versione del Superbonus. I controlli effettuati hanno infatti rilevato un numero sensibile di casi in cui i costi, poi rimborsati dal fisco, sono stati gonfiati, arrecando un danno alle casse dello Stato di circa 800 milioni di euro.

  • Condominio
  • Per quanto riguarda la coibentazione termica, il tetto di spesa del Superbonus 90 per cento prevede un massimale di 40.000 euro per i condomini da 2 a 8 unità. Per quelli che superano le otto unità l'agevolazione scende a 30.000 euro. La sostituzione della centrale termica è invece agevolata con un tetto di spesa di 20.000 euro nel primo caso, di 15.000 euro, invece, per i condomini con più di 8 unità abitative.

  • Seconde case e indipendenti
  • La coibentazione viene agevolata dall'Ecobonus 90% fino ad un tetto di spesa di 50.000 euro, mentre per l'installazione di una nuova caldaia il Decreto prevede un massimale di 30.000 euro.

Come funziona il Superbonus 90%

Per ottenere lo sconto previsto da questa agevolazione è necessario raggiungere un risultato importante dal punto di vista dell'efficientamento energetico dell'edificio o immobile che sia. In particolare, la legge prevede che i lavori effettuati comportino un miglioramento di due classi energetiche o, in ogni caso, che si consegua la classe energetica più alta. È importante rispettare la cronologia dei documenti Ape, quelli attestanti la prestazione energetica degli edifici, con il primo redatto ante-lavori, il secondo successivamente agli interventi effettuati, così da dimostrare il miglioramento della resa energetica. Viene da sé una considerazione importante: migliorare di due classi l'efficienza energetica di un edificio è possibile solo con interventi radicali e piuttosto onerosi, come per esempio il rifacimento del tetto, non certo con piccoli lavori come possono essere la semplice sostituzione di una caldaia o i soli lavori di coibentazione. Insomma, il Superbonus 90% è impegnativo dal punto di vista degli interventi da effettuare, ma la soluzione della cessione del credito, di cui parleremo più avanti, amplia la platea dei soggetti beneficiari.

Attenti alla perizia

Va da sè che la perizia attestante la possibilità di migliorare di ben due classi l'efficienza energetica dell'edificio deve poi trovare riscontro nella realtà. Se, infatti, al termine dei lavori non si riesce ad ottenere il risultato voluto, si va incontro ad un problema non di poco conto, in quanto non si rispettano più le condizioni necessarie per richiedere l'Ecobonus 90 per cento. In questo caso si possono generare due situazioni possibili, entrambe piuttosto fastidiose, mettiamola così.

  • Rinuncia
  • Il committente è costretto a rinunciare al Superbonus 90%, in quanto non più in possesso dei requisiti necessari per fare la richiesta. In questo caso si può virare sui normali Ecobonus o Conto Termico che sia, ma parliamo comunque di una situazione ben diversa e che prevede in ogni caso una spesa da sostenere, tra l'altro importante perché i lavori effettuati sono stati piuttosto impegnativi.

  • Apertura di un contenzioso legale
  • La seconda opportunità è quella di avviare una causa nei confronti del soggetto che ha effettuato la perizia, con costi e tempi dilazionati in misura importante. Una soluzione non certo affrontabile dalla maggior parte dei committenti.

Altri interventi possibili

Ci sono una serie di interventi che si possono effettuare, agevolati con il Superbonus 90%, ma solo a determinate condizioni. Parliamo di installazioni e sostituzioni normalmente agevolati dai normali Ecobonus o dal Conto Termico 2.0, ma che inseriti all'interno di interventi più ampi, vale a dire le tre fattispecie viste all'inizio del nostro articolo nel paragrafo dei lavori ammessi, possono rientrare nel superbonus 90 per cento. È un po' lo stesso discorso visto in precendenza per le caldaie. Vediamone alcuni, quelli in genere più comuni negli immobili residenziali.

  • Tende e infissi (finestre)
  • Tutto ciò che è schermo solare e infissi, come ad esempio le finestre a doppio vetro, può essere inserito nella normativa relativa all'Ecobonus 90%, ma solo se sono previsti lavori di ampia portata, come per esempio anche la cappa termica, che migliorano la classe energetica dell'edificio di almeno due unità. Se si vuole cambiare solo gli infissi, oppure sostituire o installare tende da sole, allora ci si deve rivolgere ai normali ecobonus previsti, con detrazione fiscale in 10 anni. Nel caso in cui il condominio effettui la coibentazione dell'edificio e si voglia approfittare per cambiare i serramenti della propria abitazione, è possibile usufruire del Superbonus 90%, ma solo se la prima spesa, quella per la coibentazione, lascia spazio al limite di spesa previsto. In pratica, posso cambiare anche i miei serramenti, se c'è sufficiente spesa ancora possibile. In ogni caso, è necessario comunque ottenere un guadagno di due classi energetiche, cosa non facile cambiando semplicemente i serramenti.

  • Pannelli fotovoltaici
  • Vale lo stesso discorso visto in precendenza. Un impianto di pannelli fotovoltaici può rientrare nel Superbonus 90 per cento, ma solo se vengono eseguiti anche altri lavori identificabili in almeno una delle tre fattispecie viste all'inizio. Per chi fosse interessato, consigliamo la lettura del nostro articolo su come funziona un impianto fotovoltaico, dove parliamo anche delle detrazioni Irpef disponibili, così come quello sul fotovoltaico in comodato d'uso, detto "a costo zero", ma su cui è bene fare attenzione, perché un conto è la pubblicità ed un altro la realtà. Ovviamente, rientrano negli interventi ammessi al Superbonus 90% anche le pergole fotovoltaiche, che non hanno in genere bisogno di permessi edilizi in quanto rientrano nella casistica dell'edilizia libera.

  • Stufa a pellet
  • Anche per l'installazione o il cambio di un prodotto di questo tipo è necessario che la cosa rientri all'interno di un intervento più ampio, che porti al guadagno di due classi energetiche. Abbiamo parlato in modo approfondito delle stufe a pellet nell'articolo appena linkato, a cui vi rimandiamo se desiderate approfondire il discorso.

  • Termocamino
  • Vale lo stesso discorso fatto in precedenza. Che sia a legna o a pellet, il termocamino può rientrare nel discorso superbonus, ma a condizione che faccia parte di un intervento di ampia portata.

  • Sisma bonus
  • Anche per la messa in sicurezza degli edifici, in chiave antisismica, è prevista la possibilità di usufruire del superbonus al 90%, ma con la differenza che possono accedere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed inoltre l'agevolazione è accessibile per qualunque tipologia di immobile. Le uniche abitazioni escluse sono quelle situate in fascia sismica 4, dove il rischio di un terremoto viene considerato molto basso.

  • Colonnina di ricarica E-car
  • L'automobile elettrica prende sempre più piede ed anche le colonnine per la ricarica sono incentivate con l'Ecobonus 90%, ma solo alle stesse condizioni previste per tende e infissi, che abbiamo visto in precedenza, quindi solo se l'installazione della colonnina di ricarica è inserita in un contesto più ampio.

  • Edifici di pregio storico e artistico
  • Nel caso in cui un immobile sia sottoposto alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, è possibile effettuare interventi, come quelli appena elencati, che rientrano in questo caso nella disciplina del Superbonus 90% senza che ci sia la presenza di ulteriori interventi rientranti nelle tre fattispecie previste. È necessario, però, che ci sia sempre un incremento di due unità della classe energetica, piuttosto difficile da ottenere cambiando semplicemente gli infissi o la caldaia.

Cessione del credito

Bene, dopo aver visto cos'è il superbonus 90% per cento vediamo di capire come funziona quello che è il perno di questa agevolazione per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, alternativamente alla detrazione fiscale, vale a dire il sistema della cessione del credito. Come al solito, avvisiamo il lettore, il legislatore italiano tende a creare confusione, con norme sempre poco chiare ed il bisogno di puntualizzare man mano le cose. Quindi, ogni volta che ci sarà una precisazione del Ministero delle Finanze, provvederemo a riportarla in questo articolo.

Opzioni disponibili

Chi decide di effettuare lavori di efficientamento energetico, alternativamente alla detrazione fiscale, può usufruire di due diverse opportunità, che andiamo ad elencare.

  • Sconto in fattura
  • Chi effettua i lavori può anticipare il contributo spettante, sotto forma di sconto diretto in fattura, fino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo dovuto. L'impresa che ha provveduto ad effettuare i lavori potrà successivamente recuperare quanto anticipato sia sotto forma di credito di imposta che cedendo lo stesso ad un soggetto terzo, tipicamente banche o finanziarie.

  • Cessione del credito di imposta
  • È possibile anche cedere direttamente il proprio credito di imposta ad altro soggetto, per esempio ad una banca, senza usufruire dello sconto in fattura.

Alle banche conviene

Inizialmente, quando si è cominciato a parlare del funzionamento della cessione del credito di imposta spettante con il Superbonus 90%, qualcuno ha espresso dubbi sulla disponibilità delle banche ad accollarsi quest'onere. In effetti, stando alle offerte che già sono disponibili presso diversi istituti bancari, sembra che quest'opzione alle banche piaccia eccome, visto che nei fatti accettare il credito di imposta dei committenti i lavori di efficientamento energetico presenta meno rischi di un mutuo, in cambio di un interesse ricavato, si calcola, di circa il 2%. Sono tante le banche che stanno mettendo a disposizione dei clienti servizi di consulenza per la cessione del credito di imposta Superbonus 90% e questo non può che essere un fatto molto positivo, ancora di più in un momento in cui c'è bisogno di immettere liquidità nell'economia reale.

Conto termico 2.0 e normali Ecobonus

Per chi vuole usufruire di agevolazioni per lavori di efficientamento energetico esistono già il Conto Termico 2.0, con interessanti incentivi ed un ampio numero di interventi ammessi e gli Ecobonus risparmio energetico, che permettono di detrarre dall'Irpef, in un periodo di 10 anni, fino al 65% delle spese sostenute. Nei due articoli linkati spieghiamo come funzionano il Conto Termico 2.0 GSE e i normali Ecobonus per i lavori di efficientamento energetico. Ognuna delle due soluzioni può essere più o meno adatta alle vostre esigenze, quindi vi consigliamo la lettura dei due articoli per capire qual'è la soluzione per voi più conveniente. Per chi volesse approfondire il discorso, consigliamo la lettura della nostra guida all'Irpef, con l'elenco di tutte le detrazioni disponibili, anche per lavori di ristrutturazione casa e così via. Tornando al Superbonus 90%, la differenza sostanziale con il Conto Termico ed i normali bonus per i lavori di efficientamento energetico sta nel fatto che questi ultimi due possono essere utilizzati anche per piccoli interventi, che vengono poi incentivati o si possono detrarre dalle tasse, mentre l'Ecobonus 90 per cento necessita di interventi importanti che devono cambiare la classe energetica dell'edificio o immobile che sia, come spiegheremo a breve. L'esempio forse più importante è quello del rifacimento del tetto, una spesa sempre piuttosto sostanziosa me con un grande impatto sull'efficienza energetica di un edificio. Si tratta quindi di un'alternativa, non di un miglioramento dei bonus precedenti.

Quando il Superbonus 90% non conviene

Una delle domande più frequenti che tanti si pongono è la seguente: Il Superbonus 90% è sempre conveniente? La risposta è molto semplice. In genere, si, ma ci possono essere dei casi in cui l'operazione può perdere i suoi vantaggi, anche se parliamo, va detto, di situazioni particolari ed anche un po' al limite. In linea di massima, se con i lavori di efficientamento energetico si riesce ad ottenere un aumento di due classi di efficienza, allora l'Ecobonus 90% è sicuramente conveniente, ma vediamo quali sono i casi in cui i vantaggi possono venir meno, riassumibili, in linea di massima, in una situazione ben precisa: la spesa da sostenere è superiore a quanto effettivamente detraibile e questo può avvenire in presenza delle seguenti condizioni:

  • Tetto unità immobiliare
  • Le regole relative al Superbonus 90 per cento prevedono un tetto massimo di spesa, a seconda dell'intervento da effettuare, come visto in precedenza. Se la spesa da effettuare per ottenere un reale vantaggio energetico supera questa soglia, allora la differenza va pagata per intero, senza possibilità di detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito. Questa differenza, a seconda del caso specifico, può inficiare la convenienza dell'Ecobonus 90%.

  • Valori congrui Mise
  • Il Ministero dello Sviluppo Economico, il cosiddetto Mise, dichiarerà man mano dei valori congrui di spesa. Ad esempio, se per il tetto termico ha dichiarato 80 euro al metro quadro, è un esempio, se la spesa effettiva supera gli 80 euro al metro quadro, la differenza è a carico del committente e non può rientrare nel Superbonus 90% detraibile.

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