Regime forfettario, semplificazioni fiscali e contabili

Tante le novità per i contribuenti

Con il regime forfettario 2023 il legislatore ha deciso di venire incontro alle attività che fatturano cifre non certo particolarmente importanti, anche se con la Legge di Bilancio dello scorso anno la soglia di accesso è stata fortemente incrementata. Sono state introdotte numerose novità rispetto al regime dei minimi, la vecchia forma di fiscalità agevolata, a partire dai limiti dei 5 anni di attività e dei 35 anni d'età, che sono stati eliminati. Ovviamente l'interesse principale di chi vuole aderire al regime forfettario riguarda la fiscalità e le regole contabili, che sono notevolmente semplificate. Vediamo quali sono le novità per i contribuenti, le esenzioni e gli obblighi.

Iva

Esattamente come avveniva con il regime dei minimi, chi aderisce al regime forfettario 2023 viene esentato dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. In pratica è presente una franchigia sull'Iva, un'esenzione (se volete saperne di più su questa imposta potete leggere la nostra guida all'Iva). Vediamo in dettaglio come ci si deve comportare al riguardo.

  • Rivalsa
  • Il contribuente forfettario non può richiedere la rivalsa dell'Iva, che quindi non va addebitata su fatture, scontrini e ricevute fiscali.

  • Detrazione
  • Ovviamente non è possibile detrarre l'Iva addebitata sugli acquisti effettuati.

  • Esoneri vari
  • Non è necessario registrare le fatture emesse, i corrispettivi e le fatture d'acquisto. Non è dovuta la conservazione di registri e documenti, così come ovviamente liquidazione, versamento e dichiarazione Iva. Si è esentati dall'obbligo di presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (funzionale al redditometro con cui l'Agenzia delle Entrate cerca di individuare gli evasori) o effettuate verso soggetti con sede nei paesi inseriti nell black list. C'è anche l'esonero di certificazione dei corrispettivi se si svolge l'attività di cessione di tabacchi, carburanti e giornali.

Fatturazione e adempimenti necessari

Chi aderisce al regime forfettario 2023 deve numerare e conservare le fatture d'acquisto, così come le bollette doganali ed è comunque tenuto a certificare i corrispettivi. Vediamo come funziona quest'ultimo punto che spesso genera confusione nei contribuenti che aderiscono al regime agevolato. È necessario emettere e conservare la fattura per la prestazione eseguita, naturalmente senza addebitare l'Iva (cliccate sul link per approfondimenti). Per coloro che svolgono un'attività che li esonera dall'emissione della fattura è obbligatorio rilasciare scontrino o ricevuta fiscale, a meno che non si appartenga alle categorie viste in precedenza esentati anche dall'emissione di scontrini e ricevute. Nella fattura, al posto dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, va inserita l'annotazione "operazione senza l'applicazione dell'Iva" e va riportato anche il riferimento all'articolo 1, comma 58, Legge n° 190/2014. Inoltre, nel caso in cui l'importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, va scontata un'imposta di bollo di 2 euro. Esistono delle condizioni che obbligano all'assolvimento dell'obbligo di IVA, ma rimane l'impossibilità di detrarla purtroppo.

  • Acquisti intracomunitari
  • Fino a 10.000 euro si è assoggettati ad imposta nel paese di provenienza. Oltre tale soglia il contribuente forfettario è tenuto ad assolvere l'IVA e ad integrare la fattura che gli è stata emessa, indicando l'aliquota e versando l'Iva obbligatoriamente entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Inoltre è necessario presentare il documento Intrastat.

  • Prestazioni generiche di servizi
  • Per prestazioni generiche ricevute da soggetti esteri, sia comunitari che esterni alla Comunità Europea, si è tenuti ad assolvere l'Iva esattamente con le modalità viste in precedenza.

  • Reverse Charge
  • L'Iva va versata in tutti i casi previsti dal meccanismo del reverse charge.

Semplificazioni fiscali

Chi aderisce al regime forfettario 2023 è esentato dai vari obblighi relativi alle scritture contabili, quindi registrazione e tenuta. Naturalmente resta l'obbligo di conservare la documentazione ricevuta o emessa. Non essendo il contribuente forfetario un sostituto d'imposta, non è tenuto a operare ritenute alla fonte ed inoltre è esentato dal pagamento dell'Irap, viene escluso dagli studi di settore o dai parametri contabili.

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