Il ravvedimento operoso per il pagamento delle tasse

Il mancato pagamento di un tributo comporta delle sanzioni che ormai sono diventate anche piuttosto salate, ma lo Stato italiano, si sa, viene sempre incontro a chi ha fatto orecchie da mercante con il fisco ed anche in questo caso è prevista una misura per alleviare la "colpa" del contribuente: il cosiddetto ravvedimento operoso. Bene, vediamo come funziona il sistema per sanare il mancato pagamento delle imposte. Naturalmente questa opzione è valida non solo se si è omesso completamente il pagamento delle tasse, ma anche se, volontariamente o meno, si è versato una cifra inferiore al dovuto.

Cos'è e come funziona

Nel caso in cui ci siano state irregolarità, omissioni o ritardi nel pagamento di un tributo l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad erogare una sanzione corrispondente alla irregolarità commessa. Con il ravvedimento operoso, vale a dire una sorta di autodenuncia del contribuente, si può pagare una sanzione ridotta, la cui entità dipende dalla rapidità o meno con cui si riconosce la propria colpa.

L'interesse della sanzione ordinaria

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, in seguito ad un controllo, individui una irregolarità, applica una sanzione con un interesse del 30% delle somme non versate o comunque versate in ritardo, come stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471/1997. Se procediamo al ravvedimento operoso la multa per mancato o ritardato pagamento viene fortemente ridotta, ma in funzione della tempestività con cui procediamo alla regolarizzazione della nostra posizione nei confronti del fisco.

Gli scaglioni dei ritardi

Il Decreto Legislativo n° 158/2015 ha introdotto il concetto del ravvedimento operoso entro i 90 giorni dalla scadenza, quindi 3 mesi dalla omissione di pagamento del tributo dovuto, che porta la sanzione erogata dall'Agenzia delle Entrate da un'interesse del 30% delle somme non versate o versate in ritardo al 15%. Sono stati decisi 3 scaglioni di ritardi, che andiamo a vedere brevemente nella seguente lista:

  • Fino a 14 giorni
  • Riduzione dell'interesse dovuto al 15% con ulteriore sottrazione di 1/15 per ogni giorno di pagamento anticipato rispetto alla scadenza dei 14 giorni.

  • Tra 15 e 90 giorni
  • La sanzione applicata sarà corrispondente ad un interesse del 15% delle somme non versate o versate in ritardo.

  • Oltre i 90 giorni
  • In questo caso il ravvedimento operoso non è possibile e si paga la sanzione ordinaria del 30%.

Come vedremo più avanti nel corso dell'articolo, le cose sono più complesse di quanto ci si possa aspettare. Infatti alle sanzioni del 15 e 30% si applicano altre riduzioni che vengono stabilite dalla rapidità o meno con cui si interviene. Li vedremo in dettaglio più avanti e stabiliremo anche il metodo di calcolo, ma esistono varie tipologie di ravvedimento operoso così denominate: sprint, breve, trimestrale, annuale, biennale e ultra biennale.

Il ravvedimento operoso per l'Iva

Se abbiamo omesso del tutto il pagamento dell'Iva (oppure in caso di ritardo o di errori), se siamo contribuenti trimestrali dovremo calcolare interessi e sanzioni sulla base del valore complessivo dell'imposta dovuta ma di cui abbiamo omesso il versamento, compresa la maggiorazione dell'1% a cui siamo in questo caso soggetti. Se volete approfondire l'argomento Imposta del valore aggiunto vi consigliamo la nostra guida all'Iva, dove spieghiamo in dettaglio come funziona la tassa più famosa del nostro paese.

Calcolo del ravvedimento operoso

Dopo aver visto che cos'è e come funziona il sistema che ci permette di "ravvederci" in caso di irregolarità nel pagamento delle imposte vediamo come si calcola la sanzione dovuta nel caso in cui decidiamo di avvalerci del ravvedimento operoso. Allo stato attuale l'Agenzia delle Entrate prevede un pagamento differenziato a seconda della tempistica con cui interveniamo sulla nostra regolarità. Vediamo quali sono quelli che possiamo considerare dei veri e propri scaglioni di tempistica e quali sono le sanzioni e gli interessi dovuti al fisco. Teniamo presente che al valore della sanzione dobbiamo aggiungere gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

  • Ravvedimento sprint
  • Il contribuente può esercitarlo solo entro il 14° giorno dal momento della scadenza naturale del pagamento del tributo. Deve essere applicata una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Se per esempio si paga l'Irpef entro il 7° giorno dalla scadenza si dovrà versare un interesse dello 0,7%.

  • Ravvedimento breve
  • Applicabile tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza del pagamento, prevede una sanzione con un interesse dell'1,5%. Quindi, se abbiamo omesso di pagare l'Irap e ci ravvediamo entro il 20° giorno dalla scadenza dobbiamo pagare una sanzione dell' 1,5% del totale, esattamente come se effettuiamo questa operazione entro il 27° giorno dalla scadenza. L'interesse dovuto è sempre lo stesso.

  • Ravvedimento intermedio
  • Nel caso in cui si provveda al pagamento di quanto dovuto al fisco dal 31° al 90° giorno la sanzione dovuta è dell'1,67%, a cui va aggiunto l'interesse dello 0,1%, come detto precedentemente.

  • Ravvedimento lungo
  • Entro un anno dalla scadenza del tributo si paga una sanzione del 3,75%.

  • Ravvedimento biennale
  • In questo caso viene applicata una multa del 4,29%.

  • Ravvedimento ultrabiennale (detto anche lunghissimo)
  • Infine il periodo più prolungato di ravvedimento, naturalmente a condizione che prima non intervenga l'Agenzia delle Entrate con i controlli. Si paga il 5%, oltre al solito interesse dello 0,1%.

Codici Tributo

Concludiamo l'articolo sul ravvedimento operoso con un breve elenco dei principali codici tributo per il pagamento delle sanzioni relative. Il primo numero si riferisce agli interessi, il secondo alla sanzione pecuniaria.

  • 1989/8901 - Irpef
  • 1990/8918 - Ires
  • 1991/8904 - Iva
  • 1993/8907 - Irap
  • 3944 - TARI
  • 1994/8902 - Addizionale regionale Irpef
  • 1998/8926 - Addizionale comunale Irpef
  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta

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