Il risarcimento diretto per la liquidazione danni

Chi non è proprio un giovanissimo ricorda la trafila a cui si doveva sottostare fino a qualche anno fa in caso di incidente stradale. Il risarcimento, infatti, era compito dell'assicurazione del soggetto dalla parte del torto e i tempi di rimborso erano anche piuttosto lunghi. Il risarcimento diretto, detto anche indennizzo (ma vedremo che ci sono delle differenze con il vecchio CID), ha cambiato le cose e reso tutto molto più facile e veloce in caso di sinistro stradale. Nel corso dell'articolo vedremo come funziona il risarcimento diretto, come si compila il modulo CAI/BLU/CID (capirete successivamente perché lo chiamiamo così), le esclusioni previste dalla legge, le norme che riguardano il terzo trasportato in caso di danno biologico e quindi le caratteristiche peculiari di ogni mezzo, dall'automobile ai motocicli, così come l'applicazione della legge a seconda delle varie situazioni che si possono presentare in caso di sinistro stradale. Questi sono gli argomenti principali, ma la normativa sul risarcimento diretto è piuttosto complessa e ricca di elementi circostanziati che cercheremo di trattare nel corso dell'articolo.

Assicurazione sinistri stradali: il risarcimento diretto

Bene, come abbiamo detto, la pratica del risarcimento diretto in caso di incidente stradale, regolata dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni, ha reso la vita molto più facile agli automobilisti, sia per quanto riguarda la burocrazia che, soprattutto, nei tempi necessari ad essere liquidati per i danni subiti.

Come funziona

In breve, la normativa del risarcimento diretto permette al soggetto che risulta parte lesa in un sinistro stradale di ottenere il rimborso dei danni subiti direttamente dalla propria compagnia, che poi tratterà il caso, in sede separata, con l'assicurazione della parte responsabile del sinistro. L'indennizzo può essere sia totale che parziale, a seconda del grado di responsabilità dei soggetti coinvolti, vale a dire se c'è un concorso di colpa o meno. Vediamo qual'è la procedura da seguire.

  • Denuncia del sinistro (modulo CAI/CID/BLU)
  • La prima cosa da fare è quella di inviare alla nostra assicurazione la denuncia del sinistro. Compiliamo quindi il modulo CAI (constatazione amichevole d'incidente), detto più semplicemente "modulo blu". Tenete presente che un tempo, prima della riforma sul risarcimento diretto, questo modulo si chiamava CID, ma siccome tutti sono ancora abituati a chiamarlo così, ancora oggi si usa spesso questo denominazione, come abbiamo visto nel nostro articolo sul modulo CID/CAI, dove spieghiamo come si compila e quali dati vanno inseriti per ottenere rapidamente il risarcimento diretto dei danni subiti. Non fatevi prendere dalla fretta e cercate di compilare il modulo in tutte le sue parti e con indicazioni il più precise possibili. Dai dati contenuti in questo documento dipende molto delle decisioni che la vostra compagnia assicurativa prenderà riguardo al grado di responsabilità nel sinistro, come chiaramente indicato dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni. Quindi, calma e sangue freddo.

  • Richiesta formale di risarcimento
  • Va inviata, preferibilmente dal proprio avvocato, allegando più elementi possibili per evitare contenziosi successivi, a partire dalle fotografie che certificano i danni subiti e la posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Inoltre, è preferibile allegare anche un preventivo di riparazione e, nel caso in cui si siano subiti danni fisici, anche il referto di pronto soccorso e la documentazione medica attestante il danno biologico subito, se se ne è già in possesso. In caso contrario ci si può riservare il diritto di inviare il materiale sulle lesioni del conducente successivamente, ma sempre entro l'anno in corso (più avanti parleremo della normativa riguardante il terzo trasportato, il passeggero). Includete nel documento anche i dati riguardanti eventuali testimoni, oppure l'intervento di vigili urbani, i feriti se ci sono e così via. Non tralasciate niente, inserite tutto quello che può servire a far valere le vostre ragioni e l'entità del risarcimento al veicolo, ad eventuali cose o persone.

  • Quanto tempo ci vuole per il risarcimento
  • Una volta stabiliti ragioni e torti la compagnia assicurativa è tenuta per legge a proporre un risarcimento entro 30 giorni, parliamo dei danni al veicolo e ad eventuali cose trasportate. Tutto questo però se sul modulo di constatazione amichevole, il modulo blu, è presente anche la firma della controparte. In caso contrario i tempi si allungano a 60 giorni. Nel caso di danni biologici alla persona la compagnia può proporre l'entità del risarcimento entro 3 mesi. Una volta accettata l'offerta ricevuta, il saldo del pagamento deve avvenire entro 15 giorni. Se, invece, contestiamo l'offerta della compagnia allora si apre la strada del contenzioso legale, ma tenete presente che scaduti due anni dal sinistro si perde il diritto al risarcimento, come indicato nell'articolo 149 del codice delle assicurazioni. Meglio cercare di mettersi daccordo.

Cosa viene risarcito

Riassumiamo brevemente i casi compresi nella disciplina del risarcimento diretto assicurazioni e quando si applica. Approfondiremo gli argomenti elencati nel corso dell'articolo. Prima di continuare, come abbiamo spiegato nel nostro articolo su come risparmiare sull'RCA, delle volte, per fretta o pigrizia, non si valutano bene i vari costi accessori delle polizze che ci vengono proposte, andando a pagare un costo per cose che magari non ci interessano, mentre nel momento in cui ne abbiamo bisogno ci accorgiamo che un'opzione per noi utile non l'abbiamo attivata. Quindi attenzione a leggere i contratti con calma e non firmiamo prima di aver letto attentamente tutte le varie postille presenti in questi casi.

  • Veicolo
  • Vengono rimborsati i danni al mezzo sinistrato più il "fermo tecnico", vale a dire i costi derivanti dall'impossibilità di utilizzare il mezzo coinvolto nell'incidente stradale per tutto il periodo di riparazione, così come le spese sostenute per il traino e simili.

  • Lesioni biologiche
  • Il rimborso delle lesioni subite dal conducente avviene solo nel caso in cui non ci sia come conseguenza al sinistro una invalidità permanente superiore al 9%, ma vedremo meglio il discorso più avanti. Nella sostanza il risarcimento diretto, nel caso di lesioni biologiche, può avvenire solo se i danni fisici subiti non sono significativi oltre una certa soglia.

  • Cose
  • Anche eventuali danni a cose trasportate appartenenti al conducente, o al proprietario del veicolo coinvolto, vengono rimborsate.

  • Spese legali
  • Il risarcimento delle spese sostenute per affrontare le questioni legali è un diritto dell'assicurato, come stabilito da numerose sentenze. La vostra compagnia vi deve quindi rimborsare anche le spese legali.

CARD e obbligatorietà

La giurisprudenza, al riguardo, è molto chiara. Tutti gli assicurati possono usufruire della procedura del risarcimento diretto, ma solo se la loro compagnia aderisce alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Insomma, per le compagnie il risarcimento diretto non è obbligatorio. Tale convenzione obbliga le assicurazioni che vogliono aderire al servizio ad istituire uno specifico ufficio detto SARC, che sta per Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni. Questo ufficio si occupa di gestire i rapporti tra le aziende del settore relativamente al disbrigo delle pratiche necessarie. L'elenco completo delle aziende del settore che aderiscono alla CARD lo potete trovare sul sito Ania, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Non vi diamo il link alla pagina delle compagnie aderenti al risarcimento diretto perché l'Ania ha spesso l'abitudine di cambiare l'indirizzo senza fare un redirect automatico alla nuova pagina. Sullo stesso sito potete trovare anche le varie voci relative all'articolo 149 del codice delle assicurazioni.

Requisiti del risarcimento diretto ed esclusioni

Naturalmente, per poter accedere al risarcimento diretto è necessario che sussistano dei presupposti, dei requisiti necessari, così come esistono dei casi che generano un'esclusione dalla procedura.

Requisiti

Bene, vediamo quali sono i cosiddetti "presupposti applicativi" affinchè si possa chiedere alla propria assicurazione il risarcimento diretto dei danni subiti in un incidente stradale, come abbiamo detto, totale o parziale a seconda del grado di responsabilità.

  • Immatricolazione
  • Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro devono essere stati immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. Nel caso, quindi, in cui uno dei due veicoli risulti straniero, nel senso di immatricolato all'estero, la procedura del risarcimento diretto non può essere avviata. Attenzione quindi ai tanti furbetti della targa straniera, quelli che utilizzano automobili immatricolate in paesi dell'est Europa, in genere. Tra l'altro, come abbiamo spiegato nell'articolo linkato, il Decreto Sicurezza voluto da Salvini ha irrigidito la normativa del codice della strada proprio per risolvere questo problema.

  • Fino a due veicoli
  • Tra i presupposti applicativi dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni, quello che regolamenta la disciplina del risarcimento diretto, è presente la clausola che stabilisce in due il numero massimo di veicoli interessati dal sinistro. Nel caso di più soggetti coinvolti la procedura non è possibile.

  • Regolarità dell'assicurazione RCA
  • Nel caso in cui almeno uno dei due soggetti non sia provvisto di copertura assicurativa RCA, oppure non sia stato identificato, il risarcimento diretto non è possibile. La mancata copertura assicurativa, ovviamente, esclude quindi la possibilità che si possa accedere alla procedura. Se siete interessati a conoscere quali sono le sanzioni previste nel caso in cui si sia alla guida di un mezzo con RCA scaduta, seguite il link precedente (nell'articolo abbiamo parlato anche del sistema di telecamere che aiuta le forze dell'ordine ad individuare automaticamente i trasgressori).

  • Residenza
  • Le controparti devono risultare entrambe residenti in Italia.

  • Proprietario diverso dall'assicurato
  • Se il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente stradale è diverso dal contraente l'assicurazione, si ha comunque diritto al risarcimento danni, in quanto la cosa è del tutto legale e non prevede l'esclusione dalle procedure per richiedere l'indennizzo dei danni subiti in un sinistro.

  • Motocicli e quadricicli
  • A differenza di quanto avveniva con la vecchia procedura dell'indennizzo diretto (quella antecedente al 2007), anche i ciclomotori, o motocicli e quadricicli che siano, possono aderire al risarcimento diretto. Un requisito essenziale è però che siano dotati della nuova targa, quella con 6 cifre alfa numeriche (il cosiddetto targhino ha invece 5 cifre alfa numeriche ed il ciclomotore in questo caso viene escluso).

  • Sinistro con autobus
  • La normativa considera legittima l'ammissione alla procedure del risarcimento diretto nel caso in cui l'incidente stradale avvenga tra un massimo di due veicoli a motore, quindi la cosa riguarda anche autobus e simili. Il risarcimento diretto è invece escluso se nel sinistro è coinvolto un autobus ma si tratta di un tamponamento a catena o comunque sono presenti più soggetti coinvolti.

Esclusioni

Veniamo alle condizioni che rendono inapplicabile la disciplina del risarcimento diretto e non permettono, quindi, di chiedere il rimborso dei danni subiti, in seguito ad un incidente stradale, alla propria assicurazione.

  • Sinistro avvenuto all'estero
  • Nel caso in cui l'incidente stradale avvenga fuori dai confini nazionali non si può accedere al risarcimento diretto, ma bisogna procedere con le normali procedura stabilite dal codice delle assicurazioni private.

  • Veicolo straniero
  • Se uno dei due veicoli coinvolti nell'incidente è stato immatricolato all'estero, si segue il normale iter stabilito per gli incidenti stradali.

  • Più veicoli coinvolti (tamponamento a catena)
  • Come abbiamo visto precedentemente, nel caso in cui il sinistro coinvolga più di 2 veicoli, come, per esempio, in un tamponamento a catena, il risarcimento diretto non è applicabile.

  • Motociclo o quadriciclo senza nuova targa
  • Se nel sinistro è coinvolto un ciclomotore privo della "nuova targa", introdotta dal DPR del 6 marzo 2006 n° 153, è esclusa la possibilità di chiedere il rimborso danni alla propria compagnia. La nuova targa prevede 6 cifre alfa numeriche, mentre il cosiddetto targhino 5 (quest'ultimo esclude la possibilità di accedere al risarcimento diretto).

  • Danno biologico superiore al 9%
  • Questo è un aspetto della normativa molto importante, ovviamente. Le lesioni del conducente di uno dei due autoveicoli, o motociclo che sia, non devono superare il 9% di invalidità permanente. Nella sostanza, nel caso in cui l'incidente abbia causato dei feriti, i danni fisici non devono essere particolarmente gravi. Va detto, però, che in questi casi la propria assicurazione potrà comunque risarcire in modo diretto i danni al mezzo, ma per quanto riguarda eventuali lesioni permanenti queste saranno a carico della compagnia del soggetto con le maggiori responsabilità.

  • Mancato contatto (veicolo in sosta/parcheggiato)
  • Se i due veicoli non sono venuti a contatto, la disciplina del risarcimento diretto non è applicabile. Per esempio, se si viene colpiti da un oggetto caduto da un altro mezzo, oppure se per evitare l'incidente si colpisce un cosiddetto "ostacolo fisso", come possono essere guard rail, piloni, oppure un veicolo parcheggiato o fermo in sosta. Insomma, deve esserci il contatto tra i due veicoli interessati al sinistro.

  • Altri mezzi e mancata identificazione
  • Un motivo di esclusione è anche l'incidente con un veicolo non identificato o speciale. Si esclude l'accesso alla procedura anche con incidenti che coinvolgono macchine o autocarri agricoli.

  • Mancata copertura assicurativa
  • Nel caso in cui l'RCA mancante sia quella del danneggiato, ovviamente, il problema non si pone. Non essendoci un'assicurazione non si verrà risarciti. Se invece la mancata copertura assicurativa è di colui che ha causato il sinistro, allora le cose stanno diversamente e diventano abbastanza complesse. In assenza di un concorso di colpa la compagnia assicurativa è tenuta comunque a risarcire il proprio assicurato e successivamente a rivalersi con la parte colpevole. Ma alcune compagnie tendono anche a forzare la mano e a non pagare, cosa che costringe ad un contenzioso legale. Ci sono comunque numerose sentenze della cassazione che confermano l'obbligo della compagnia a risarcire il proprio cliente se è stato danneggiato in un incidente da un veicolo privo di copertura assicurativa, ma prendete la cosa con le cosiddette pinze. Infatti secondo numerosi esperti legali, se uno dei due veicoli coinvolti è privo di copertura assicurativa, allora il risarcimento diretto viene escluso. Se è presente un concorso di colpa, la situazione diventa piuttosto complessa e tutta da verificare con il proprio avvocato. Da questo punto di vista l'articolo 149 del codice delle assicurazioni non dà una risposta chiara, quindi meglio rivolgersi ad un esperto del settore.

  • Sospensione della polizza
  • Se, su iniziativa del cliente, è stata sospesa la polizza per un certo periodo, la compagnia assicurativa non provvederà al pagamento di eventuali danni arrecati o subiti. Abbiamo visto come funziona il discorso nella nostra guida alla sospensione dell'assicurazione, di cui ci si può avvalere sia per le auto che per le moto. Naturalmente, questa opzione deve essere prevista dal contratto stipulato, o eventualmente concessa dalla compagnia su esplicita richiesta del cliente.

  • Guida senza patente
  • Se il documento che attesta l'idoneità alla guida è mancante da parte di colui che ha causato il sinistro stradale, allora più o meno ci troviamo nella stessa situazione precedente, per cui la propria assicurazione è tenuta al risarcimento diretto. Se invece la guida senza patente è da parte del danneggiato, le cose si fanno più difficili ed in questo caso la compagnia assicurativa può evitare di risarcire i danni.

  • Guida in stato di ebbrezza
  • Siamo nella stessa situazione precedente, quindi comunque abbiamo diritto al risarcimento se non siamo noi che abbiamo causato il sinistro stradale, mentre se c'è una colpa da parte nostra l'assicurazione avrà il diritto a rifiutare l'indennizzo.

  • Veicolo non a motore (biciclette e simili)
  • Se una delle due parti coinvolte non è un veicolo a motore, la procedura del risarcimento diretto non può essere applicata. L'esempio che viene subito in mente è quello della bicicletta.

  • Pedoni
  • Un altro caso di esclusione del risarcimento diretto è quello in cui viene coinvolto un pedone, per esempio una persona che staziona alla fermata dell'autobus o che sta attraversando la strada.

  • Barche e natanti
  • Come stabilito da tanto di sentenza della Cassazione, la procedura di risarcimento diretto del danno subito non è applicabile al caso in cui il sinistro sia avvenuto tra due barche o natanti che siano.

Differenze con l'indennizzo diretto (CID)

Anche se le due denominazioni sembrano equivalenti esistono delle differenze sostanziali tra il risarcimento diretto, entrato in vigore nel 2007, e la vecchia "Convenzione Indennizzo Diretto". Vediamo in che cosa consistono queste differenze.

  • Obbligatorietà
  • Anche se la giurisprudenza sul caso, come spesso avviene in Italia, è piuttosto fumosa e certezze assolute sembrano non esistere, il risarcimento diretto è previsto obbligatoriamente, secondo la legge, nella fase stragiudiziale, in pratica pre causa. In caso di procedimento giudiziario, invece, la cosa non è obbligatoria ma facoltativa, quindi il danneggiato può decidere se chiedere il rimborso dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale alla sua compagnia (come stabilito dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni) o bloccare la procedura di risarcimento diretto e rivolgersi a quella del soggetto responsabile.

  • Risaricimento diretto anche senza CID
  • Non è più necessaria la constatazione amichevole, quindi che sia presente la firma di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro sul cosiddetto modulo blu. Naturalmente, ai fini di ottenere più facilmente e velocemente il risarcimento diretto dei danni subiti, è preferibile comunque documentare in qualche modo le condizioni che hanno comportato il sinistro stradale, a partire dalle fotografie dei danni subiti e della posizione dei veicoli, in modo da evitare eventuali contenziosi legali che potrebbero bloccare la procedura di risarcimento.

  • Patrocinatore
  • Se il danneggiato richiede l'intervento di un patrocinatore la procedura non viene più interrotta o inibita, a differenza di quanto avveniva precedentemente.

Normativa per il terzo trasportato (art. n° 141)

Tra il 2005 e il 2006 è stata introdotta nella normativa italiana una particolare tutela per il passeggero di un mezzo coinvolto in un sinistro. La misura messa in atto si è resa necessaria per coprire quello che era un vuoto della legislazione italiana in materia. L'articolo 141 del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private), entrato in vigore il 1° marzo 2006, è quindi il punto di riferimento normativo nel caso in cui in un incidente stradale venga coinvolto anche un passeggero. Vediamo come funziona.

  • Risarcimento terzo trasportato
  • Il pagamento degli eventuali danni ad un terzo trasportato spetta sempre alla compagnia del "vettore", vale a dire del mezzo su cui viaggiava il passeggero.

  • Rivalsa
  • La compagnia che paga il danno al terzo trasportato potrà rivalersi sul vettore, vale a dire il proprio assicurato, se la responsabilità del sinistro sarà del medesimo, attraverso l'aumento del malus, oppure sulla compagnia dell'altro automobilista nel caso in cui la responsabilità dell'incidente sia ascrivibile alla condotta di quest'ultimo. Per informazioni ulteriori su rivalsa ed esclusioni dell'RCA vi invitiamo alla lettura del nostro articolo su quando l'assicurazione non paga, con l'elenco di tutte le condizioni che possono portare le compagnie a negare il rimborso dei danni in seguito ad un incidente.

  • Mancato o insufficiente pagamento
  • Nel caso in cui il terzo trasportato non venga risarcito per il danno subito, o reputi il risarcimento insufficiente, lo stesso avrà il diritto di adire alle vie legali, con la possibilità di scegliere sia il giudice di pace che l'azione in Tribunale, citando in giudizio sia la compagnia del vettore che il vettore stesso. Va specificato che questa procedura è facoltativa, non obbligatoria.

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